IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

  Visto   il  decreto  12 aprile  2000  concernente  le  disposizioni
generali  relative ai requisiti di rappresentativita' dei Consorzi di
tutela  delle  denominazioni  di  origine  protette  (D.O.P.) e delle
indicazioni geografiche protette (I.G.P.);
  Visto  in  particolare l'art. 4 del predetto decreto che individua,
in  ciascuna  filiera  produttiva,  la  categoria  dei «produttori ed
utilizzatori»  dei  prodotti  italiani  riconosciuti,  alla  data  di
emanazione  del  citato  decreto, a denominazioni di origine protetta
ovvero ad indicazioni geografica protetta;
  Visto  il  decreto  12 aprile 2000 concernente l'individuazione dei
criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela
delle   denominazioni   di   origine  protette  e  delle  indicazioni
geografiche protette;
  Visto  in  particolare l'art. 2 del predetto decreto che individua,
all'interno  delle  elencate  filiere  produttive,  le corrispondenti
categorie produttive;
  Visto  il  decreto  10  maggio  2001, relativo all'integrazione dei
decreti  ministeriali  sopra  citati,  per quanto riguarda i prodotti
appartenenti  alla filiera «aceti diversi dagli aceti di vino» e alla
filiera «oli essenziali»;
  Visti il regolamento (CE) n. 1845/2004 del Consiglio del 22 ottobre
2004,  relativo  alla  registrazione  della  denominazione di origine
protetta  «Miele  della Lunigiana» nella categoria «altri prodotti di
origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari di vari tipo,
escluso  il  burro, ecc.)» e il regolamento (CE) n. 205 del Consiglio
del  4 febbraio 2005, relativo alla registrazione delle denominazioni
di  origine  protetta  «Zafferano  dell'Aquila»  e  «Zafferano di San
Gimignano» entrambe nella categoria «caffe', te' e spezie, escluso il
mate»;
  Considerato  che i prodotti sopra menzionati appartengono a filiere
non  previste nei decreti 12 aprile 2000 e nel decreto 10 maggio 2001
citati in precedenza;
  Ritenuto di dover integrare i predetti decreti con l'individuazione
della  categoria  dei  «produttori  ed  utilizzatori»  e  delle altre
categorie  che  partecipano  alle filiere produttive nelle quali sono
inseriti i citati prodotti;
  Ritenuto  di  dover  apportare precisazioni al decreto ministeriale
12 aprile  2000,  n. 61414, in quanto, nella filiera ortofrutticoli e
cereali trasformati, non e' prevista la categoria confezionatori;
  Considerato  inoltre  che  nella filiera carni fresche erroneamente
sono  state  inserite,  nei  decreti  12 aprile  2000,  in  un  unica
categoria allevatori e macellatori, soggetti che invece, analogamente
all'individuazione  effettuata nella filiera «preparazioni di carne»,
e' necessario enucleare separatamente;
  Visto  il  decreto 12 settembre 2000, n. 410, con il quale e' stato
adottato   il  regolamento  concernente  la  ripartizione  dei  costi
derivanti  dalle attivita' dei Consorzi di tutela delle denominazioni
di  origine  e  delle indicazioni geografiche protette incaricati dal
Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali  pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  1.  L'art.  4  del  decreto  12 aprile  2000,  recante disposizioni
generali  relative ai requisiti di rappresentativita' dei Consorzi di
tutela  delle  denominazioni  di  origine  protette  (D.O.P.) e delle
indicazioni   geografiche  protette  (I.G.P.)  e'  integrato  con  le
seguenti categorie:
    l)  «apicoltori»  o  «caseifici»  nella filiera altri prodotti di
origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari di vari tipo,
escluso il burro, ecc.);
    m)   «agricoltori» nella filiera caffe', te' e spezie, escluso il
mate'.
  2.  La  categoria allevatori e macellatori indicata alla lettera e)
del  citato  art.  4  del  decreto  12 aprile  2000 e' rettificata in
«allevatori».