Art. 2.
  1.    L'art.    2   del   decreto   12 aprile   2000,   concernente
l'individuazione  dei  criteri di rappresentanza negli organi sociali
dei  consorzi  di  tutela  delle  denominazioni  di  origine protette
(D.O.P.)  e  delle  indicazioni  geografiche  protette  (I.G.P), gia'
integrato  dal  decreto  ministeriale  10 maggio  2001  e'  integrato
ulteriormente con le seguenti filiere e relative categorie:
    l)  filiera  altri  prodotti  di  origine  animale  (uova, miele,
prodotti lattiero-caseari di vario tipo, escluso il burro, ecc.):
      per il miele:
        l1) apicoltori;
        l2) imprese di lavorazione;
        l3) confezionatori;
      per i prodotti lattiero-caseari di vario tipo:
        l1) allevatori produttori di latte;
        l2) caseifici;
        l3) confezionatori e stagionatori e/o porzionatori;
    m) filiera caffe', te' e spezie, escluso il mate':
      m1) agricoltori;
      m2) elaboratori;
      m3) confezionatori.
  2.  La  filiera  ortofrutticoli  e cereali trasformati, individuata
alla  lettera c) del citato art. 2 del decreto ministeriale 12 aprile
2000 e' integrata con la seguente categoria:
    c3) confezionatori.
  3.  Le  categorie  della  filiera individuata alla lettera e) dello
stesso art. 2 sono cosi' rettificate:
    e1) allevatori;
    e2) macellatori
    e3) porzionatori ed elaboratori.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 4 maggio 2005
                                                Il Ministro: Alemanno