Art. 2. 1. L'art. 2 del decreto 12 aprile 2000, concernente l'individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P), gia' integrato dal decreto ministeriale 10 maggio 2001 e' integrato ulteriormente con le seguenti filiere e relative categorie: l) filiera altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari di vario tipo, escluso il burro, ecc.): per il miele: l1) apicoltori; l2) imprese di lavorazione; l3) confezionatori; per i prodotti lattiero-caseari di vario tipo: l1) allevatori produttori di latte; l2) caseifici; l3) confezionatori e stagionatori e/o porzionatori; m) filiera caffe', te' e spezie, escluso il mate': m1) agricoltori; m2) elaboratori; m3) confezionatori. 2. La filiera ortofrutticoli e cereali trasformati, individuata alla lettera c) del citato art. 2 del decreto ministeriale 12 aprile 2000 e' integrata con la seguente categoria: c3) confezionatori. 3. Le categorie della filiera individuata alla lettera e) dello stesso art. 2 sono cosi' rettificate: e1) allevatori; e2) macellatori e3) porzionatori ed elaboratori. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 maggio 2005 Il Ministro: Alemanno