Art. 2. Il riconoscimento di cui al presente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale orale, sulle seguenti materie: 1) teorie e tecniche della psicoterapia individuale, 2) teorie e tecniche della psicoterapia di gruppo, 3) psicopatologia generale e dell'eta' evolutiva oppure, a scelta del richiedente, al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di un anno; le modalita' di svolgimento dell'una o dell'altra prova sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. Roma, 3 maggio 2005 Il direttore generale: Mele