Art. 2.
  Il  riconoscimento  di  cui  al presente articolo e' subordinato al
superamento  di una prova attitudinale orale, sulle seguenti materie:
1) teorie  e  tecniche  della  psicoterapia  individuale, 2) teorie e
tecniche  della  psicoterapia di gruppo, 3) psicopatologia generale e
dell'eta'  evolutiva  oppure, a scelta del richiedente, al compimento
di  un  tirocinio  di  adattamento,  per  un  periodo  di un anno; le
modalita'  di  svolgimento  dell'una o dell'altra prova sono indicate
nell'allegato A,   che  costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto.
    Roma, 3 maggio 2005
                                          Il direttore generale: Mele