Art. 3.
Formulazione delle proposte, loro requisiti parametri di valutazione

  1.  I  progetti dovranno prevedere la realizzazione di attivita' di
ricerca in una o piu' delle seguenti tematiche:
    progetti  per  lo  sviluppo  di  tecnologie innovative di mapping
genetico nel settore delle cardiopatie
      sviluppo  di  nuove tecnologie di facile applicabilita' e basso
costo,  utilizzabili su larga scala per l'identificazione dei profili
di  espressione  genica  caratteristici  di specifici quadri clinici,
fasi evolutive e risposta terapeutica della malattia;
      valutazione  dell'impatto clinico ai fini del miglioramento dei
processi  di  diagnosi,  prevenzione  e  trattamento  della malattia,
inclusa l'identificazione di nuove linee di ricerca farmacologica.
    Progetti per lo studio delle antibiotico-resistenze batteriche
      sviluppo   di   ceppoteche   e  banche  dati  di  microrganismi
antibioticoresistenti;
      sviluppo  di  nuove  metodologie  di  sequenziamento  di genomi
batterici.
  2.  Le  proposte  dovranno  fare riferimento ad una sola delle aree
scientifiche di cui al precedente art. 1.
  3. I soggetti ammissibili interessati dovranno presentare, entro le
ore 17 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e secondo le
modalita'  di  cui  al  successivo art. 6, un progetto di ricerca nel
quale dovranno essere esplicitati:
    a) obiettivi  e  tematiche  delle  attivita'  di  ricerca  e loro
collegamento  funzionale con il laboratorio di cui al precedente art.
1;
    b)   la   visione,   le   strategie,  gli  obiettivi  i  processi
organizzativi  del  laboratorio  cui il progetto e' finalizzato ed il
piano economico-finanziario;
    c) il gruppo di «leaders» che garantisca l'eccellenza scientifica
secondo   standards   internazionali  (direttore  del  laboratorio  e
comitato guida);
    d) l'esistenza di comprovate competenze di management di progetti
di ricerca complessi richiedenti azioni di promozione, integrazione e
coordinamento  di  attivita'  di  ricerca,  nonche' attivita' di alta
formazione;
    e) la  preesistenza  di  logistica  ambientale idonea ad ospitare
piattaforme  tecnologiche  abilitanti  ed  a  supportare attivita' di
promozione e coordinamento;
    f)  la  preesistenza  di  attrezzature  scientifiche  di base con
adeguata   scala   dimensionale,   caratteristica   del   settore  di
riferimento;
    g) il collegamento con strutture di alta formazione (dottorati di
ricerca o post-doc);
    h)   l'esistenza   di  progetti  di  collaborazione  con  imprese
produttive;
    i) l'esistenza  di un portafoglio di progetti di ricerca valutati
ed approvati, secondo procedure coinvolgenti esperti internazionali;
    l)  l'esistenza  di rapporti contrattuali con imprese del settore
di  riferimento, nonche' di esperienza nella formazione di spin-off e
di incubatore di impresa;
    m) l'esistenza   di  competenze  sulla  tutela  della  proprieta'
intellettuale;
    n) la  durata  temporale  prevista  per  la  messa  a  regime del
laboratorio;
    o) le  procedure  regolanti l'accesso e Iutilizzo del laboratorio
da parte dei soggetti proponenti e di utilizzatori esterni.
  4.  Le proposte dovranno prevedere una significativa partecipazione
di soggetti privati operanti nel settore di riferimento.
  5. La partecipazione di imprese industriali produttrici di beni e/o
servizi  dovra'  essere  prevista  nel  rispetto  di quanto stabilito
dall'art.  2,  comma  3,  del decreto ministeriale n. 378-Ric. del 26
marzo 2004, ovvero purche':
    a) sia  prevista  larga  diffusione dei risultati che non possono
essere oggetto di diritti di proprieta' intellettuale;
    b) gli   eventuali   diritti   di  proprieta'  intellettuale  sui
risultati   siano   integralmente  versati  ai  soggetti  di  cui  al
precedente comma 1;
  ovvero:
    c) i soggetti di cui al precedente comma 1 ricevano dalle imprese
industriali  un  compenso  equivalente  al  prezzo  di  mercato per i
diritti  di proprieta' intellettuale derivanti dal progetto, e per la
parte di cui siano detentori tali imprese;
    d) sia  prevista  larga  diffusione dei risultati che non possono
essere oggetto di diritti di proprieta' intellettuale.
  6.  Ciascuna  unita'  di  ricerca  potra'  partecipare  ad una sola
proposta  progettuale;  ogni  proposta progettuale dovra' comprendere
non piu' di 4 unita' di ricerca.
  7. La durata del progetto non potra' eccedere i cinque anni.
  8.  La continuita' operativa del laboratorio dovra' comunque essere
assicurata,  evidenziandone  le modalita' nella proposta progettuale,
per un periodo non inferiore ai successivi 5 anni.
  9.   Ogni  proposta  progettuale  dovra'  prevedere  l'inserimento,
all'interno delle unita' di ricerca coinvolte, di giovani ricercatori
e/o  di  ricercatori  di chiara fama internazionale, come specificato
all'art. 4 del decreto ministeriale n. 378-Ric. del 26 marzo 2004; il
relativo  costo,  non inferiore al 10% del costo totale del progetto,
sara' a totale carico del MIUR.