Art. 4. Selezione delle proposte 1. La selezione delle proposte verra' effettuata sulla base dei seguenti parametri: a) Rilevanza e/o originalita' dei risultati di ricerca attesi, innovativita' delle metodologie proposte max punti 15; b) Visione, strategia, obiettivi, processi organizzativi, attivita' e piattaforme tecnologiche previste, piano economico e finanziario del programma proposto max punti 15; c) Qualita' scientifica del gruppo di «leaders» garanti del progetto (direttore del laboratorio e comitato guida) e relativo portafoglio di progetti scientifici e di collaborazioni industriali acquisiti competitivamente max punti 20; d) Potenziale di brevettabilita' delle attivita' di ricerca max punti 20; e) Grado di coinvolgimento delle imprese partecipanti e loro qualita' tecnologica ed innovativa max punti 15; f) Grado di coinvolgimento nei programmi europei max punti 5; g) Capacita' manageriale e competenza nel settore della protezione della proprieta' intellettuale max punti 5; h) Grado di coinvolgimento di giovani talenti da addestrare o valorizzare max punti 10. i) Grado di attrattivita' verso altri ricercatori e/o utilizzatori delle piattaforme tecnologiche abilitanti max punti 10. 2. Saranno giudicati ammissibili al finanziamento, nei limiti di quanto previsto al comma 2 del successivo art. 5, i progetti che avranno totalizzato il punteggio minimo di 85, dei quali almeno 60 dovranno derivare dalla valutazione complessiva relativa ai precedenti punti a, b, c, d. 3. Ai sensi dell'art. 56 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), a parita' di punteggio sara' data priorita' alle proposte presentate da soggetti che abbiano ottenuto, negli anni precedenti, un eccellente risultato nell'utilizzo e nella capacita' di spesa delle risorse comunitarie assegnate e delle risorse finanziarie provenienti dai programmi quadro di ricerca dell'Unione europea o dai fondi strutturali.