Art. 4.
                      Selezione delle proposte

  1.  La  selezione  delle  proposte verra' effettuata sulla base dei
seguenti parametri:
    a)  Rilevanza  e/o  originalita' dei risultati di ricerca attesi,
innovativita' delle metodologie proposte max punti 15;
    b)   Visione,   strategia,   obiettivi,  processi  organizzativi,
attivita'  e  piattaforme  tecnologiche  previste,  piano economico e
finanziario del programma proposto max punti 15;
    c)  Qualita'  scientifica  del  gruppo  di  «leaders» garanti del
progetto  (direttore  del  laboratorio  e  comitato guida) e relativo
portafoglio  di  progetti scientifici e di collaborazioni industriali
acquisiti competitivamente max punti 20;
    d)  Potenziale  di brevettabilita' delle attivita' di ricerca max
punti 20;
    e)  Grado  di  coinvolgimento  delle  imprese partecipanti e loro
qualita' tecnologica ed innovativa max punti 15;
    f) Grado di coinvolgimento nei programmi europei max punti 5;
    g)   Capacita'   manageriale   e  competenza  nel  settore  della
protezione della proprieta' intellettuale max punti 5;
    h)  Grado  di  coinvolgimento  di giovani talenti da addestrare o
valorizzare max punti 10.
    i)   Grado   di   attrattivita'   verso   altri  ricercatori  e/o
utilizzatori delle piattaforme tecnologiche abilitanti max punti 10.
  2.  Saranno  giudicati  ammissibili al finanziamento, nei limiti di
quanto  previsto  al  comma  2  del successivo art. 5, i progetti che
avranno  totalizzato  il  punteggio minimo di 85, dei quali almeno 60
dovranno   derivare   dalla   valutazione   complessiva  relativa  ai
precedenti punti a, b, c, d.
  3.  Ai  sensi  dell'art.  56  della  legge 27 dicembre 2002, n. 289
(legge finanziaria 2003), a parita' di punteggio sara' data priorita'
alle proposte presentate da soggetti che abbiano ottenuto, negli anni
precedenti,  un  eccellente risultato nell'utilizzo e nella capacita'
di   spesa  delle  risorse  comunitarie  assegnate  e  delle  risorse
finanziarie  provenienti  dai programmi quadro di ricerca dell'Unione
europea o dai fondi strutturali.