Art. 5.
                     Procedure per l'istruttoria

  1. Per l'istruttoria delle proposte progettuali il MIUR si avvarra'
della  Commissione  di  cui  all'art.  3  del decreto ministeriale n.
378-Ric. del 26 marzo 2004. La Commissione valutera' l'ammissibilita'
delle  proposte  progettuali,  acquisendo  il parere di esperti anche
internazionali  all'uopo nominati, e proporra' al MIUR la graduatoria
delle proposte progettuali da ammettere al finanziamento.
  2.  Il  MIUR  adottera' la relativa determinazione nei limiti delle
disponibilita' finanziarie seguendo l'ordine della graduatoria.