Art. 5. Procedure per l'istruttoria 1. Per l'istruttoria delle proposte progettuali il MIUR si avvarra' della Commissione di cui all'art. 3 del decreto ministeriale n. 378-Ric. del 26 marzo 2004. La Commissione valutera' l'ammissibilita' delle proposte progettuali, acquisendo il parere di esperti anche internazionali all'uopo nominati, e proporra' al MIUR la graduatoria delle proposte progettuali da ammettere al finanziamento. 2. Il MIUR adottera' la relativa determinazione nei limiti delle disponibilita' finanziarie seguendo l'ordine della graduatoria.