Art. 2.
  1.  I  bandi di concorso prevedono disposizioni atte a garantire la
trasparenza  di tutte le fasi del procedimento e indicano i criteri e
le  procedure  per  la  nomina  delle  commissioni giudicatrici e dei
responsabili del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990.
  2.  I  bandi  di  concorso  definiscono  inoltre  le  modalita'  di
trasferimento dei candidati da una scuola all'altra previa intesa tra
le  medesime  scuole  e le modalita' relative agli adempimenti per il
riconoscimento  dell'identita'  dei  candidati,  gli  obblighi  degli
stessi nel corso dello svolgimento della prova ed infine le modalita'
in  ordine  all'esercizio della vigilanza sui candidati, tenuto conto
di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 8 del decreto del Presidente
della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, ove non diversamente disposto
dagli atenei.
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 4 maggio 2005
                                                 Il Ministro: Moratti