IL MINISTRO
                    DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELLA DIFESA
  Visto  il  decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, concernente il
«Riordino  del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento
degli  ufficiali  della Guardia di finanza» e, in particolare, l'art.
45,  comma 1,  il  quale prevede che, per l'iniziale costituzione del
ruolo  tecnico-logistico-amministrativo,  con  decreto  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto con il Ministro della
difesa,  sono autorizzati, per gli anni dal 2001 al 2005, transiti di
ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, provenienti
dai  ruoli  e  dai  gradi  ove risultino eccedenze rispetto ai volumi
organici  fissati, nonche', su indicazione del capo di Stato Maggiore
di Forza armata, oltre tali eccedenze;
  Visto il comma 2 del suddetto art. 45 del decreto legislativo n. 69
del  2001,  il quale prevede che con il predetto decreto ministeriale
sono  indicati  l'entita'  e le modalita' dei transiti, le specifiche
professionalita'  richieste, nonche' gli eventuali ulteriori titoli e
requisiti preferenziali;
  Vista  la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato giuridico degli
ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, estesa, con
varianti, alla Guardia di finanza dall'art. 1 della legge 15 dicembre
1959, n. 1089;
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive
modificazioni,  concernente il riordino del reclutamento, dello stato
giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate dello
Stato;
  Visto  il  provvedimento  del  comandante generale della Guardia di
finanza  prot.  n.  385993  in  data  6 dicembre  2001,  con il quale
l'organico  complessivo  del  ruolo tecnico-logistico-amministrativo,
previsto dalla tabella n. 4 allegata al decreto legislativo n. 69 del
2001,   e'   stato  ripartito  per  ogni  singolo  grado  e  relative
specialita';
  Considerate  le  esigenze  operative e funzionali da soddisfare per
l'iniziale  costituzione  del  ruolo tecnico-logistico-amministrativo
della  Guardia  di  finanza  e,  in particolare, la necessita' di non
prevedere,  in  tale  contesto,  il transito di personale delle Forze
armate che riveste gradi dirigenziali;
  Considerate  le  disponibilita'  relative ai ruoli, ai gradi e alle
professionalita'  di ciascuna Forza armata in relazione alle esigenze
d'impiego  e,  in particolare, l'assenza di ufficiali da destinare al
transito nella specialita' «psicologica» del comparto sanitario;
                              Decreta:
                               Art. 1.
Iniziale costituzione del ruolo tecnico-logisticoamministrativo della
                         Guardia di finanza
  1. Per        l'iniziale        costituzione        del       ruolo
tecnico-logistico-amministrativo  del  Corpo della Guardia di finanza
e'  autorizzato,  per  l'anno 2005, il transito di 30 ufficiali delle
Forze   armate,   dei   quali   18 provenienti   dall'Esercito  e  12
dall'Aeronautica.
  2. La  ripartizione degli ufficiali di cui al comma 1 e' stabilita,
per  comparto,  specialita'  e  grado,  nella  tabella A  allegata al
presente decreto.