Art. 3. Presentazione ed istruttoria delle domande 1. La domanda per la partecipazione alle procedure di transito nel ruolo tecnico-logistico-amministrativo del Corpo della Guardia di finanza e' redatta su modello conforme all'allegato 1 al presente decreto ed e' presentata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto stesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, al Comando di corpo di appartenenza. La domanda e' corredata da una dichiarazione, conforme al modello annesso al suddetto allegato 1, attestante il possesso dei requisiti, dei titoli e delle professionalita' previsti dall'art. 2 e dalla tabella B allegata al presente decreto. I titoli non indicati nella predetta dichiarazione non costituiscono oggetto di valutazione. 2. Il Comando di corpo assume in carico la domanda di transito all'atto della sua presentazione, dandone immediata comunicazione alla direzione generale per il personale militare, allo Stato Maggiore della Forza armata di appartenenza e all'ufficio personale ufficiali del comando generale della Guardia di finanza. La domanda e' trasmessa alla direzione generale per il personale militare entro i trenta giorni successivi alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, unitamente alla copia conforme della documentazione matricolare e caratteristica riprodotta, aggiornata e chiusa alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, secondo le disposizioni che saranno emanate al riguardo dall'amministrazione della Difesa. 3. La direzione generale per il personale militare accertata la regolarita' e l'ammissibilita' delle domande presentate, effettua il controllo formale della documentazione caratteristica e matricolare trasmessa dai comandi ed invia tutta la documentazione al comando generale della Guardia di finanza entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande.