Art. 3.
             Presentazione ed istruttoria delle domande
  1. La  domanda per la partecipazione alle procedure di transito nel
ruolo  tecnico-logistico-amministrativo  del  Corpo  della Guardia di
finanza  e'  redatta  su  modello conforme all'allegato 1 al presente
decreto ed e' presentata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del
decreto stesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, al
Comando di corpo di appartenenza.
  La  domanda  e' corredata da una dichiarazione, conforme al modello
annesso al suddetto allegato 1, attestante il possesso dei requisiti,
dei  titoli  e  delle  professionalita'  previsti dall'art. 2 e dalla
tabella B allegata al presente decreto.
  I   titoli   non   indicati   nella   predetta   dichiarazione  non
costituiscono oggetto di valutazione.
  2. Il  Comando  di  corpo  assume  in carico la domanda di transito
all'atto  della  sua  presentazione,  dandone immediata comunicazione
alla  direzione  generale  per  il  personale  militare,  allo  Stato
Maggiore  della  Forza armata di appartenenza e all'ufficio personale
ufficiali del comando generale della Guardia di finanza.
  La  domanda  e'  trasmessa alla direzione generale per il personale
militare  entro  i trenta giorni successivi alla data di scadenza del
termine  per  la  presentazione  delle domande, unitamente alla copia
conforme    della   documentazione   matricolare   e   caratteristica
riprodotta, aggiornata e chiusa alla data di scadenza del termine per
la  presentazione  delle domande, secondo le disposizioni che saranno
emanate al riguardo dall'amministrazione della Difesa.
  3. La  direzione  generale  per  il personale militare accertata la
regolarita'  e l'ammissibilita' delle domande presentate, effettua il
controllo  formale  della documentazione caratteristica e matricolare
trasmessa  dai  comandi  ed  invia tutta la documentazione al comando
generale della Guardia di finanza entro novanta giorni dalla scadenza
del termine per la presentazione delle domande.