Art. 4. Commissione per la valutazione dei titoli 1. Il transito e' operato previa valutazione dei titoli e formazione delle graduatorie di merito da parte di una commissione composta da: a) un generale di Corpo d'armata o di divisione della Guardia di finanza, che la presiede; b) un generale di brigata della Guardia di finanza; c) un generale di brigata, o equivalente, dell'Esercito; d) un generale di brigata, o equivalente, dell'Aeronautica; e) un colonnello della Guardia di finanza, con funzione di segretario. 2. I membri della commissione sono nominati con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza, su indicazione, per gli ufficiali di cui alle lettere c) e d) del comma 1, dei capi di Stato Maggiore rispettivamente dell'Esercito e dell'Aeronautica. Con la medesima determinazione sono altresi' stabilite le modalita' di svolgimento delle attivita' della commissione. 3. I componenti della commissione, presa visione dell'elenco degli ufficiali che hanno presentato domanda di transito, sottoscrivono una dichiarazione attestante l'insussistenza di situazioni di incompatibilita' tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile. 4. La commissione provvede alla valutazione degli ufficiali che hanno presentato domanda di transito sulla base degli elementi risultanti dalla documentazione caratteristica e matricolare nonche' della dichiarazione di cui all'allegato 1 al presente decreto, previa individuazione, per ciascuna specialita', dei criteri per l'attribuzione del punteggio di merito. 5. Al termine delle attivita' di valutazione, la commissione redige, per ogni specialita', una graduatoria di merito, riportando per ciascun aspirante un giudizio complessivo fino a un punteggio massimo di 30/30, calcolato al centesimo di punto. In caso di parita' di punteggio, e' data priorita', nell'ordine: a) all'ufficiale che abbia svolto o svolga servizio nella Guardia di finanza; b) all'ufficiale piu' anziano in ruolo, se trattasi di ufficiali provenienti dallo stesso ruolo; c) all'ufficiale anagraficamente piu' anziano, se trattasi di ufficiali provenienti da ruoli diversi. 6. Il comando generale della Guardia di finanza comunica l'esito della valutazione allo Stato Maggiore della Forza armata di appartenenza dell'ufficiale interessato ed alla direzione generale per il personale militare per l'adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza.