Art. 4.
              Commissione per la valutazione dei titoli
  1. Il   transito   e'  operato  previa  valutazione  dei  titoli  e
formazione  delle  graduatorie  di merito da parte di una commissione
composta da:
    a) un  generale di Corpo d'armata o di divisione della Guardia di
finanza, che la presiede;
    b) un generale di brigata della Guardia di finanza;
    c) un generale di brigata, o equivalente, dell'Esercito;
    d) un generale di brigata, o equivalente, dell'Aeronautica;
    e) un  colonnello  della  Guardia  di  finanza,  con  funzione di
segretario.
  2. I  membri della commissione sono nominati con determinazione del
comandante generale della Guardia di finanza, su indicazione, per gli
ufficiali  di cui alle lettere c) e d) del comma 1, dei capi di Stato
Maggiore  rispettivamente  dell'Esercito  e  dell'Aeronautica. Con la
medesima  determinazione  sono  altresi'  stabilite  le  modalita' di
svolgimento delle attivita' della commissione.
  3. I  componenti della commissione, presa visione dell'elenco degli
ufficiali che hanno presentato domanda di transito, sottoscrivono una
dichiarazione    attestante    l'insussistenza   di   situazioni   di
incompatibilita'   tra   essi   ed  i  concorrenti,  ai  sensi  degli
articoli 51 e 52 del codice di procedura civile.
  4. La  commissione  provvede  alla  valutazione degli ufficiali che
hanno  presentato  domanda  di  transito  sulla  base  degli elementi
risultanti  dalla documentazione caratteristica e matricolare nonche'
della dichiarazione di cui all'allegato 1 al presente decreto, previa
individuazione,   per   ciascuna   specialita',   dei   criteri   per
l'attribuzione del punteggio di merito.
  5. Al  termine  delle  attivita'  di  valutazione,  la  commissione
redige,  per  ogni specialita', una graduatoria di merito, riportando
per  ciascun  aspirante  un  giudizio complessivo fino a un punteggio
massimo di 30/30, calcolato al centesimo di punto. In caso di parita'
di punteggio, e' data priorita', nell'ordine:
    a) all'ufficiale che abbia svolto o svolga servizio nella Guardia
di finanza;
    b) all'ufficiale  piu' anziano in ruolo, se trattasi di ufficiali
provenienti dallo stesso ruolo;
    c) all'ufficiale  anagraficamente  piu'  anziano,  se trattasi di
ufficiali provenienti da ruoli diversi.
  6. Il  comando  generale  della Guardia di finanza comunica l'esito
della   valutazione   allo  Stato  Maggiore  della  Forza  armata  di
appartenenza  dell'ufficiale  interessato  ed alla direzione generale
per  il  personale  militare  per  l'adozione  dei  provvedimenti  di
rispettiva competenza.