IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Visti il decreto ministeriale 18 luglio 2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 novembre 2003 - serie generale - n. 258 e il decreto ministeriale 25 novembre 2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 dicembre 2003 - serie generale - n. 288 con i quali vengono fissati i nuovi criteri per la nomina e la conferma dei giudici onorari di tribunale; Viste le circolari in data 16 dicembre 2004, 13 gennaio 2005 e 24 marzo 2005 con le quali il Consiglio Superiore della Magistratura ha apportato modifiche sostanziali ai criteri per le nomine e le conferme dei giudici onorari di tribunale; Ritenuta la necessita' di emanare un nuovo decreto ministeriale che recepisca il testo della circolare del Consiglio Superiore della Magistratura P-10358/2003 coordinato con le successive modifiche ed integrazioni; Visto l'art. 42-ter, ultimo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12; Decreta: Art. 1. Disposizioni di carattere generale 1) I giudici onorari di tribunale svolgono presso il tribunale ordinario il lavoro giudiziario loro assegnato dal presidente del tribunale, e possono tenere udienza solo nei casi di impedimento o di mancanza dei giudici ordinari. 2) I giudici onorari di tribunale sono nominati con decreto del Ministro della giustizia, in conformita' della deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura, su proposta del Consiglio giudiziario competente per territorio nella composizione prevista dall'art. 4, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374. 3) Il numero dei giudici onorari presso ogni tribunale non puo' essere superiore alla meta' dei magistrati professionali previsti in organico per l'ufficio interessato, salvo che specifiche esigenze di servizio - da motivare espressamente - consiglino di elevare tale numero.