Art. 10. Doveri e diritti 1. Il giudice onorario di tribunale e' tenuto a svolgere le sue funzioni in posizione di assoluta indipendenza ed autonomia, nel rispetto dell'imparzialita' e del ruolo di terzieta' richiesto dalla funzione giurisdizionale, nonche' all'osservanza di tutti gli altri doveri previsti per i magistrati ordinari, in quanto compatibili. 2. La competente autorita' giudiziaria dovra' dare tempestiva comunicazione al Consiglio Superiore della Magistratura della pendenza di procedimenti penali instaurati successivamente alla nomina o conferma, e dell'esito degli stessi, al fine di consentire le opportune valutazioni in ordine all'eventuale dichiarazione di decadenza o alla revoca.