Art. 10.
                          Doveri e diritti

  1.  Il  giudice  onorario  di tribunale e' tenuto a svolgere le sue
funzioni  in  posizione  di  assoluta  indipendenza ed autonomia, nel
rispetto  dell'imparzialita' e del ruolo di terzieta' richiesto dalla
funzione  giurisdizionale,  nonche' all'osservanza di tutti gli altri
doveri previsti per i magistrati ordinari, in quanto compatibili.
  2.  La  competente  autorita'  giudiziaria  dovra'  dare tempestiva
comunicazione   al   Consiglio  Superiore  della  Magistratura  della
pendenza  di  procedimenti  penali  instaurati  successivamente  alla
nomina  o  conferma, e dell'esito degli stessi, al fine di consentire
le  opportune  valutazioni  in  ordine all'eventuale dichiarazione di
decadenza o alla revoca.