Art. 11.
Sorveglianza  sull'adempimento  dei  doveri  dei  giudici  onorari di
                              tribunale


  1.   Il   Presidente   del   tribunale  ha  l'obbligo  di  vigilare
sull'attivita'  dei  giudici onorari e riferisce entro il 31 dicembre
di  ciascun  anno  al  Consiglio  giudiziario  sul buon andamento del
servizio con apposita relazione. Tale compito puo' essere delegato ad
altro magistrato dell'ufficio nell'ambito del progetto tabellare.
  2.  Nell'ambito dell'attivita' di cui al precedente comma, e' fatto
obbligo  al  capo  dell'ufficio  di  vigilare  sulla effettiva durata
dell'incarico  del  magistrato  onorario,  attivando  tempestivamente
prima  della  scadenza le eventuali procedure di conferma o richieste
di nuova nomina.
  3.  Il  Presidente  del tribunale che venga a conoscenza di fatti o
comportamenti  di  possibile  rilievo  ai  fini di un procedimento di
decadenza o disciplinare, da' tempestivo avvio al procedimento di cui
al successivo art. 13.