Art. 11. Sorveglianza sull'adempimento dei doveri dei giudici onorari di tribunale 1. Il Presidente del tribunale ha l'obbligo di vigilare sull'attivita' dei giudici onorari e riferisce entro il 31 dicembre di ciascun anno al Consiglio giudiziario sul buon andamento del servizio con apposita relazione. Tale compito puo' essere delegato ad altro magistrato dell'ufficio nell'ambito del progetto tabellare. 2. Nell'ambito dell'attivita' di cui al precedente comma, e' fatto obbligo al capo dell'ufficio di vigilare sulla effettiva durata dell'incarico del magistrato onorario, attivando tempestivamente prima della scadenza le eventuali procedure di conferma o richieste di nuova nomina. 3. Il Presidente del tribunale che venga a conoscenza di fatti o comportamenti di possibile rilievo ai fini di un procedimento di decadenza o disciplinare, da' tempestivo avvio al procedimento di cui al successivo art. 13.