Art. 2.
                 Nomina (requisiti e documentazione)

  1.  Per conseguire la nomina (e per ottenere la conferma) a giudice
onorario di tribunale e' necessario che l'aspirante:
    a) sia cittadino italiano;
    b) abbia l'esercizio dei diritti civili e politici;
    c) abbia l'idoneita' fisica e psichica;
    d) abbia un'eta' non inferiore a venticinque anni e non superiore
a  sessantanove  anni,  con  riferimento, per la nomina, alla data di
presentazione della domanda, e per la conferma, alla data di scadenza
dell'incarico da confermare;
    e) abbia  la residenza in un comune compreso nel distretto in cui
ha  sede  l'ufficio  giudiziario  per il quale e' presentata domanda,
fatta  eccezione per coloro che esercitano la professione di avvocato
o le funzioni notarili;
    f) abbia  conseguito  la  laurea  in  giurisprudenza in una delle
universita'  della  Repubblica  o presso una universita' estera di un
paese con il quale sia intervenuto un accordo di equipollenza;
    g) non  abbia riportato condanne per delitti non colposi o a pena
detentiva  per contravvenzioni e non sia stato sottoposto a misura di
prevenzione o di sicurezza.
  2.   Tali   requisiti  devono  essere  posseduti  alla  data  della
presentazione  della  domanda  di  nomina  o  conferma,  salvo quanto
previsto, con riguardo ai limiti di eta', al comma 1, lettera d), che
precede.
  3.  Alle istanze di nomina, presentate al Presidente della Corte di
Appello  e  successivamente  trasmesse  al  Consiglio giudiziario, in
originale   e   in   copia,   dovranno  essere  allegati  a  pena  di
inammissibilita':
prodotti dall'interessato:
    a) istanza di nomina dell'aspirante;
    b) certificazione  o  autocertificazione  dei requisiti di cui al
paragrafo  precedente,  con  l'indicazione,  quanto  al punto f), del
luogo  e  della  data  in  cui sia stata conseguita la laurea e della
votazione conseguita;
    c) certificato   attestante   l'idoneita'   fisica   e   psichica
rilasciato da un ente pubblico (A.S.L. o medico militare);
    d) rilascio     del    nullaosta    incondizionato    da    parte
dell'amministrazione  di  appartenenza  o  del datore di lavoro degli
aspiranti all'incarico di giudici onorari di tribunale;
    e) dichiarazione  con cui l'aspirante si impegna a non esercitare
la  professione forense nell'ambito del Circondario del Tribunale (v.
art. 5);
    f) dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilita'
ex art. 19 Ord. Giud. (v. art. 5).
  prodotti dall'Ufficio:
    a) certificato  dei  carichi  pendenti  rilasciato  dalla Procura
della Repubblica presso il tribunale;
    b) certificato penale ai sensi dell'art. 688, comma 1, c.p.p.;
    c) rapporto informativo del prefetto;
    d) parere  motivato  del  competente  Consiglio dell'ordine degli
avvocati.
  Oltre  ai  suddetti  atti  dovra' essere allegato l'apposito modulo
debitamente compilato a cura dell'interessato.