Art. 3. Procedimento per la nomina 1. Le istanze di nomina, dirette al Consiglio Superiore della Magistratura devono essere presentate nelle ore di ufficio, ovvero fatte pervenire per mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al Presidente della Corte di Appello competente entro il termine di giorni quaranta dalla pubblicazione del decreto del Ministro della giustizia, emanato con cadenza biennale, che recepisce la delibera consiliare con la quale si da' inizio alla procedura di nomina dei giudici onorari di tribunale. Le istanze di nomina dovranno essere redatte in carta libera secondo lo schema che sara' allegato al citato decreto ministeriale di inizio della procedura di nomina. La domanda, ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e' valida se sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto alla ricezione ovvero se sottoscritta e presentata per mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identita' del sottoscrittore. Chi e' iscritto all'albo degli avvocati non puo' presentare domande per piu' di due distretti di corte di appello a pena di inammissibilita' delle domande stesse. Nelle domande devono essere complessivamente indicate un numero massimo di quattro sedi, in stretto ordine di preferenza, presso le quali il richiedente chiede di essere assegnato; 2. Il Presidente della Corte di Appello provvede, una volta istruite le istanze di nomina dei giudici onorari di tribunale: a) convocare il Consiglio giudiziario nella composizione integrata prevista dall'art. 4, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, per la valutazione dei requisiti ed i titoli degli aspiranti giudici onorari e per la predisposizione di una graduatoria di tutti coloro che partecipano alle procedure selettive. La proposta di graduatoria predisposta dal Consiglio giudiziario comprende tutti gli aspiranti alla nomina che hanno presentato istanza nel termine di cui al primo comma; b) eventuali osservazioni nei confronti della graduatoria, proposte entro venti giorni dalla sua approvazione da parte del Consiglio giudiziario, saranno valutate dallo stesso Consiglio giudiziario prima dell'inoltro della graduatoria al Consiglio Superiore della Magistratura; c) predisposta la proposta di graduatoria il Consiglio giudiziario provvede ad inviarla con i relativi atti (in originale e in copia) entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al punto 1 al Consiglio Superiore della Magistratura per la successiva approvazione e la conseguente nomina dei candidati che copriranno i posti vacanti; d) coperti i posti vacanti, la graduatoria verra' utilizzata dal Consiglio Superiore della Magistratura fino al 30 giugno del successivo biennio, al fine di coprire i posti resisi eventualmente vacanti a seguito del verificarsi di una delle condizioni previste dall'art. 12 del presente decreto. La nomina a giudice onorario di tribunale caduca ogni ulteriore istanza presentata presso altri uffici giudiziari; e) in caso di esaurimento della graduatoria prima della scadenza biennale, il Presidente della Corte di Appello puo' richiedere al Consiglio Superiore della Magistratura l'attivazione della procedura prevista dal punto 1 di cui al presente articolo; f) alla scadenza del biennio il Consiglio giudiziario integrato provvedera' al rinnovo della graduatoria, prendendo in considerazione esclusivamente le istanze presentate nel periodo previsto dal comma 1; g) eventuali istanze di nomina pervenute oltre il termine di presentazione delle istanze di cui al comma 1, sono rigettate con provvedimento del Presidente della Corte di Appello. 3. Le proposte dei Consigli giudiziari dovranno essere espressamente motivate sui seguenti punti: a) possesso da parte degli aspiranti alla nomina e conferma dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dall'art. 42-ter, secondo comma, ordinamento giudiziario; b) inesistenza di cause di incompatibilita', tenen-do presente che non potranno essere proposte per la nomina o conferma persone che non abbiano avuto in passato la conferma nell'incarico da parte del Consiglio Superiore della Magistratura o siano state da esso revocate; c) inesistenza di fatti e circostanze che, tenuto conto dell'attivita' svolta dagli aspiranti e delle caratteristiche dell'ambiente, possano ingenerare il timore di parzialita' nell'amministrazione della giustizia; d) idoneita' degli aspiranti ad assolvere degnamente ed a soddisfare con assiduita' ed impegno le esigenze di servizio, desunta da provate garanzie di professionalita' e da accertati requisiti di credibilita' ed indipendenza; e) eventuale pendenza di procedimenti penali a carico degli aspiranti. 4. Nel caso di aspiranti che esercitino la professione di avvocato i Consigli giudiziari, nella redazione delle proposte, dovranno tenere conto dei pareri motivati espressi dai Consigli dell'Ordine di appartenenza. 5. I dirigenti di cancelleria e/o i funzionari direttivi addetti, per ciascuna Corte di Appello, ai servizi riguardanti la magistratura onoraria attesteranno la regolare allegazione della documentazione per le istanze di nomina e di conferma e cureranno la trasmissione solo delle pratiche corredate da tutta la documentazione di cui sopra, ivi incluso il suddetto apposito modello. 6. Le istanze di nomina e le proposte di conferma dei giudici onorari, con la relativa documentazione, dovranno essere trasmesse al Consiglio Superiore della Magistratura a cura dei Presidenti delle Corti di Appello, in originale e in copia. 7. Ad avvenuta nomina, sara' cura degli uffici interessati comunicare a questo Ministero e al Consiglio Superiore della Magistratura la presa di possesso, mediante trasmissione del relativo verbale. Dovra', altresi', essere comunicata dal Presidente del tribunale la mancata presa di possesso nel termine stabilito per l'attivazione della procedura di decadenza dall'incarico.