Art. 3.
                     Procedimento per la nomina

  1.  Le  istanze  di  nomina,  dirette  al Consiglio Superiore della
Magistratura  devono  essere  presentate nelle ore di ufficio, ovvero
fatte  pervenire  per  mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al
Presidente  della  Corte  di  Appello  competente entro il termine di
giorni  quaranta  dalla  pubblicazione del decreto del Ministro della
giustizia,  emanato  con  cadenza biennale, che recepisce la delibera
consiliare  con  la  quale si da' inizio alla procedura di nomina dei
giudici onorari di tribunale.
  Le  istanze  di  nomina  dovranno  essere  redatte  in carta libera
secondo  lo  schema che sara' allegato al citato decreto ministeriale
di inizio della procedura di nomina.
  La  domanda, ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della
Repubblica  28 dicembre  2000,  n.  445,  e'  valida  se sottoscritta
dall'interessato  in  presenza  del dipendente addetto alla ricezione
ovvero  se  sottoscritta  e  presentata  per  mezzo  raccomandata con
ricevuta di ritorno unitamente a copia fotostatica non autenticata di
un documento di identita' del sottoscrittore.
  Chi e' iscritto all'albo degli avvocati non puo' presentare domande
per   piu'   di   due  distretti  di  corte  di  appello  a  pena  di
inammissibilita' delle domande stesse.
  Nelle  domande  devono  essere  complessivamente indicate un numero
massimo  di  quattro sedi, in stretto ordine di preferenza, presso le
quali il richiedente chiede di essere assegnato;
  2.  Il  Presidente  della  Corte  di  Appello  provvede,  una volta
istruite le istanze di nomina dei giudici onorari di tribunale:
    a) convocare   il   Consiglio   giudiziario   nella  composizione
integrata  prevista  dall'art.  4,  comma  1, della legge 21 novembre
1991,  n.  374,  per  la  valutazione dei requisiti ed i titoli degli
aspiranti giudici onorari e per la predisposizione di una graduatoria
di tutti coloro che partecipano alle procedure selettive. La proposta
di  graduatoria predisposta dal Consiglio giudiziario comprende tutti
gli aspiranti alla nomina che hanno presentato istanza nel termine di
cui al primo comma;
    b) eventuali   osservazioni   nei  confronti  della  graduatoria,
proposte  entro  venti  giorni  dalla  sua  approvazione da parte del
Consiglio   giudiziario,  saranno  valutate  dallo  stesso  Consiglio
giudiziario   prima   dell'inoltro  della  graduatoria  al  Consiglio
Superiore della Magistratura;
    c) predisposta   la   proposta   di   graduatoria   il  Consiglio
giudiziario  provvede ad inviarla con i relativi atti (in originale e
in  copia)  entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al
punto  1  al Consiglio Superiore della Magistratura per la successiva
approvazione  e  la conseguente nomina dei candidati che copriranno i
posti vacanti;
    d) coperti  i posti vacanti, la graduatoria verra' utilizzata dal
Consiglio   Superiore   della  Magistratura  fino  al  30 giugno  del
successivo  biennio,  al fine di coprire i posti resisi eventualmente
vacanti  a  seguito  del verificarsi di una delle condizioni previste
dall'art.  12  del  presente decreto. La nomina a giudice onorario di
tribunale  caduca  ogni  ulteriore  istanza  presentata  presso altri
uffici giudiziari;
    e) in  caso di esaurimento della graduatoria prima della scadenza
biennale,  il  Presidente  della  Corte di Appello puo' richiedere al
Consiglio  Superiore della Magistratura l'attivazione della procedura
prevista dal punto 1 di cui al presente articolo;
    f) alla  scadenza  del biennio il Consiglio giudiziario integrato
provvedera' al rinnovo della graduatoria, prendendo in considerazione
esclusivamente  le  istanze presentate nel periodo previsto dal comma
1;
    g) eventuali  istanze  di  nomina  pervenute  oltre il termine di
presentazione  delle  istanze  di  cui al comma 1, sono rigettate con
provvedimento del Presidente della Corte di Appello.
  3.   Le   proposte   dei   Consigli   giudiziari   dovranno  essere
espressamente motivate sui seguenti punti:
    a) possesso  da  parte degli aspiranti alla nomina e conferma dei
requisiti  oggettivi e soggettivi richiesti dall'art. 42-ter, secondo
comma, ordinamento giudiziario;
    b) inesistenza  di  cause  di incompatibilita', tenen-do presente
che non potranno essere proposte per la nomina o conferma persone che
non  abbiano  avuto in passato la conferma nell'incarico da parte del
Consiglio   Superiore  della  Magistratura  o  siano  state  da  esso
revocate;
    c) inesistenza   di   fatti   e  circostanze  che,  tenuto  conto
dell'attivita'   svolta   dagli  aspiranti  e  delle  caratteristiche
dell'ambiente,   possano   ingenerare   il   timore   di  parzialita'
nell'amministrazione della giustizia;
    d) idoneita'   degli  aspiranti  ad  assolvere  degnamente  ed  a
soddisfare con assiduita' ed impegno le esigenze di servizio, desunta
da  provate  garanzie di professionalita' e da accertati requisiti di
credibilita' ed indipendenza;
    e) eventuale  pendenza  di  procedimenti  penali  a  carico degli
aspiranti.
  4.  Nel caso di aspiranti che esercitino la professione di avvocato
i  Consigli  giudiziari,  nella  redazione  delle  proposte, dovranno
tenere conto dei pareri motivati espressi dai Consigli dell'Ordine di
appartenenza.
  5.  I  dirigenti di cancelleria e/o i funzionari direttivi addetti,
per ciascuna Corte di Appello, ai servizi riguardanti la magistratura
onoraria  attesteranno  la  regolare allegazione della documentazione
per  le  istanze  di nomina e di conferma e cureranno la trasmissione
solo  delle  pratiche  corredate  da  tutta  la documentazione di cui
sopra, ivi incluso il suddetto apposito modello.
  6.  Le  istanze  di  nomina  e  le proposte di conferma dei giudici
onorari, con la relativa documentazione, dovranno essere trasmesse al
Consiglio  Superiore  della  Magistratura a cura dei Presidenti delle
Corti di Appello, in originale e in copia.
  7.   Ad  avvenuta  nomina,  sara'  cura  degli  uffici  interessati
comunicare   a  questo  Ministero  e  al  Consiglio  Superiore  della
Magistratura la presa di possesso, mediante trasmissione del relativo
verbale.
  Dovra', altresi', essere comunicata dal Presidente del tribunale la
mancata  presa  di  possesso  nel termine stabilito per l'attivazione
della procedura di decadenza dall'incarico.