Art. 5. Incompatibilita' 1. Non possono esercitare le funzioni di giudice onorario di tribunale: a) i membri del parlamento nazionale ed europeo, i membri del governo, i titolari di cariche elettive ed i membri delle giunte degli enti territoriali, i componenti degli organi deputati al controllo sugli atti degli stessi enti ed i titolari della carica di difensore civico; b) gli ecclesiastici ed i ministri di confessioni religiose; c) coloro che ricoprono o hanno ricoperto nei tre anni precedenti incarichi, anche esecutivi, nei partiti politici; d) gli appartenenti ad associazioni i cui vincoli siano incompatibili con l'esercizio indipendente della funzione giurisdizionale; e) coloro che svolgono o abbiano svolto nei tre anni precedenti attivita' professionale non occasionale per conto di imprese di assicurazione o bancaria, ovvero per istituti o societa' di intermediazione finanziaria. 2. Gli avvocati ed i praticanti ammessi al patrocinio non possono esercitare la professione forense dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale presso il quale svolgono le funzioni di giudice onorario di tribunale e non possono rappresentare o difendere le parti, nelle fasi successive, in procedimenti svoltisi dinanzi ai medesimi uffici. 3. Non e' compatibile con le funzioni onorarie l'esercizio dell'attivita' legale c.d. stragiudiziale diretta all'esercizio dell'attivita' professionale davanti all'ufficio o agli uffici nei quali il magistrato onorario svolge le sue funzioni. 4. Il giudice onorario di tribunale non puo' assumere l'incarico di consulente, perito o interprete nei procedimenti che si svolgono dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale presso il quale esercita le funzioni giudiziarie. 5. Non si estendono ai giudici onorari di tribunale le incompatibilita' previste dall'art. 18 Ord. Giud. 6. Si estendono ai giudici onorari di tribunale le incompatibilita' previste dall'art. 19 Ord. Giud., ivi comprese quelle tra coniugi secondo l'interpretazione della circolare del Consiglio Superiore della Magistratura n. 8160/82 e successive modifiche, anche rispetto ai magistrati, ordinari ed onorari, in servizio presso lo stesso ufficio di tribunale. 7. Si applica ai giudici onorari di tribunale l'art. 8 cpv. della legge 30 marzo 1957, n. 361, pertanto, coloro che intendono candidarsi, hanno l'obbligo di dimettersi dalle funzioni di magistrato onorario.