Art. 8.
         Durata dell'incarico e procedimento per la conferma

  1.  La  nomina  a giudice onorario di tribunale ha la durata di tre
anni. Il titolare puo' essere confermato, alla scadenza, per una sola
volta.
  2.  Alla scadenza della conferma non puo' riproporsi alcuna istanza
di  nomina  a  giudice onorario di tribunale presso qualsiasi ufficio
giudiziario.
  3.  Almeno sei mesi prima della data di scadenza del primo incarico
triennale  gli interessati dovranno presentare domanda di conferma ed
i  capi  degli uffici dovranno immediatamente procedere alla relativa
istruttoria.
  4.  La  domanda  di  conferma  va  presentata, secondo le modalita'
previste  dagli  articoli 2,  lettera  d),  e  7  al  Presidente  del
tribunale,  che  una volta istruita, la trasmette al Presidente della
Corte di Appello con il proprio parere motivato.
  5.  Alla  scadenza  del  triennio,  il Consiglio giudiziario, nella
composizione  prevista  dall'art. 4, comma 1, della legge 21 novembre
1991,  n.  374,  esprime  un giudizio di idoneita' alla continuazione
dell'esercizio  delle  funzioni  sulla  base  di ogni elemento utile,
compreso  l'esame  a  campione  dei  provvedimenti.  Il  giudizio  di
idoneita' costituisce requisito necessario per la conferma.
  6.  La  nomina dei giudici onorari di tribunale, pur avendo effetto
dalla  data del decreto ministeriale di cui all'art. 42-ter, comma 1,
Ord.  Giud.,  ha  durata  triennale  con decorrenza dal primo gennaio
dell'anno successivo al decreto ministeriale di nomina.