Art. 9.
              Assegnazione ad altro ufficio o funzione

  1.  Il giudice onorario di tribunale puo' presentare domanda per il
conferimento di analoghe funzioni presso altro tribunale partecipando
all'espletamento della ordinaria procedura di cui all'art. 3.
  2. Entro quindici giorni dalla comunicazione del decreto di nomina,
il  giudice  onorario  di  tribunale dovra' dimettersi dal precedente
incarico.
  3.  In  caso  di  assegnazione  ad  altro  ufficio,  secondo quanto
previsto  dai  precedenti commi, al giudice onorario di tribunale non
si applicano le disposizioni di cui all'art. 6.
  4.  In  ogni  caso  la durata complessiva dell'attivita' di giudice
onorario di tribunale non puo' derogare i limiti di cui all'art. 8.
  5.  Il giudice onorario di tribunale puo' presentare domanda per la
partecipazione  alle  procedure  di  selezione  per  la nomina a vice
procuratore  onorario  o  a  giudice  di  pace.  L'eventuale nomina a
seguito dell'espletamento dell'ordinaria procedura di cui all'art. 3.
deve   intendersi   nomina   ad  una  funzione  onoraria  diversa  ed
incompatibile con quella svolta.