IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Visti il decreto ministeriale 18 luglio 2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 novembre 2003 - serie generale - n. 258 e il decreto ministeriale 25 novembre 2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 dicembre 2003 - serie generale - n. 288 con i quali vengono fissati i nuovi criteri per la nomina e la conferma dei vice procuratori onorari presso i tribunali ordinari; Viste le circolari in data 16 dicembre 2004 e 13 gennaio 2005 con le quali il Consiglio Superiore della Magistratura ha apportato modifiche sostanziali ai criteri per le nomine e le conferme dei vice procuratori onorari presso i tribunali ordinari; Ritenuta la necessita' di emanare un nuovo decreto ministeriale che recepisca il testo della circolare del Consiglio Superiore della Magistratura P-10370/2003 coordinato con le successive modifiche e integrazioni; Visti gli articoli 42-ter, ultimo comma, e 71 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12; Decreta: Art. 1. Disposizioni di carattere generale 1) Alle Procure della Repubblica presso i tribunali ordinari possono essere addetti magistrati onorari in qualita' di vice procuratori onorari per l'espletamento delle funzioni indicate nell'art. 72 O.G. e delle altre ad essi specificatamente attribuite dalla legge. 2) I vice procuratori onorari sono nominati con decreto del Ministro della giustizia, in conformita' della deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura, su proposta del Consiglio giudiziario competente per territorio nella composizione prevista dall'art. 4, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374. Ad essi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 42-ter, 42-quater, 42-quinques e 42-sexies dell'O.G. 3) Il numero dei vice procuratori onorari delle Procure della Repubblica presso ogni tribunale non puo' essere superiore ai due terzi dei magistrati professionali previsti in organico per l'ufficio interessato, salvo che specifiche esigenze di servizio - da motivare espressamente - consiglino di elevare tale numero.