IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

  Visti  il  decreto  ministeriale  18 luglio  2003  pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  6 novembre  2003  - serie generale - n. 258 e il
decreto  ministeriale  25 novembre  2003  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  12 dicembre  2003  -  serie  generale - n. 288 con i quali
vengono  fissati i nuovi criteri per la nomina e la conferma dei vice
procuratori onorari presso i tribunali ordinari;
  Viste  le  circolari in data 16 dicembre 2004 e 13 gennaio 2005 con
le  quali  il  Consiglio  Superiore  della  Magistratura ha apportato
modifiche sostanziali ai criteri per le nomine e le conferme dei vice
procuratori onorari presso i tribunali ordinari;
  Ritenuta la necessita' di emanare un nuovo decreto ministeriale che
recepisca  il  testo  della  circolare  del Consiglio Superiore della
Magistratura  P-10370/2003  coordinato  con le successive modifiche e
integrazioni;
  Visti  gli  articoli 42-ter,  ultimo  comma, e 71 del regio decreto
30 gennaio 1941, n. 12;
                              Decreta:

                               Art. 1.
                 Disposizioni di carattere generale

    1)  Alle  Procure  della  Repubblica  presso i tribunali ordinari
possono  essere  addetti  magistrati  onorari  in  qualita'  di  vice
procuratori   onorari  per  l'espletamento  delle  funzioni  indicate
nell'art.  72  O.G. e delle altre ad essi specificatamente attribuite
dalla legge.
    2)  I  vice  procuratori  onorari  sono  nominati con decreto del
Ministro  della  giustizia,  in  conformita'  della deliberazione del
Consiglio  Superiore  della  Magistratura,  su proposta del Consiglio
giudiziario  competente  per  territorio  nella composizione prevista
dall'art.  4,  comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374. Ad essi
si  applicano le disposizioni di cui agli articoli 42-ter, 42-quater,
42-quinques e 42-sexies dell'O.G.
    3)  Il  numero  dei  vice procuratori onorari delle Procure della
Repubblica  presso  ogni  tribunale  non puo' essere superiore ai due
terzi dei magistrati professionali previsti in organico per l'ufficio
interessato,  salvo che specifiche esigenze di servizio - da motivare
espressamente - consiglino di elevare tale numero.