Art. 12. Cessazione, decadenza, revoca dall'ufficio 1. Il vice procuratore onorario cessa dall'incarico: a) per il compimento del settantaduesimo anno di eta'; b) per scadenza del termine di durata della nomina o della conferma; c) per dimissioni. 2. Il vice procuratore onorario decade dall'ufficio: a) se non assume le funzioni entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di nomina o di conferma o nel termine piu' breve eventualmente fissato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'art. 10 Ord. Giud.; b) se non esercita volontariamente le funzioni inerenti all'ufficio; c) se viene meno uno dei requisiti necessari o sopravviene una causa di incompatibilita'. 3. Il vice procuratore onorario e' revocato dall'ufficio in caso di inosservanza dei doveri inerenti al medesimo o in seguito ad esito negativo del tirocinio.