Art. 3.
                     Procedimento per la nomina

  1.  Le  istanze  di  nomina,  dirette  al Consiglio Superiore della
Magistratura,  devono  essere presentate nelle ore di ufficio, ovvero
fatte  pervenire  per  mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al
Procuratore  Generale  della  Repubblica  presso  la Corte di Appello
competente  entro  il  termine di giorni quaranta dalla pubblicazione
del  decreto  del  Ministro  della  giustizia,  emanato  con  cadenza
biennale,  che  recepisce  la delibera consiliare con la quale si da'
inizio alla procedura di nomina dei vice procuratori onorari.
  Le  istanze  di  nomina  dovranno  essere  redatte  in carta libera
secondo  lo  schema che sara' allegato al citato decreto ministeriale
di inizio della procedura di nomina.
  La  domanda, ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della
Repubblica  28 dicembre  2000,  n.  445,  e'  valida  se sottoscritta
dall'interessato  in  presenza  del dipendente addetto alla ricezione
ovvero  se  sottoscritta  e  presentata  per  mezzo  raccomandata con
ricevuta di ritorno unitamente a copia fotostatica non autenticata di
un documento di identita' del sottoscrittore;
  Chi e' iscritto all'albo degli avvocati non puo' presentare domande
per   piu'   di   due  distretti  di  corte  di  appello  a  pena  di
inammissibilita' delle domande stesse;
  Nelle  domande  devono  essere  indicate complessivamente un numero
massimo  di  quattro sedi, in stretto ordine di preferenza, presso le
quali il richiedente chiede di essere assegnato;
  2.  Il  Procuratore  Generale  della  Repubblica,  trasmettera'  le
istanze  al  Presidente  della  Corte  di  Appello  per la successiva
istruzione;
    a) Il  Presidente  della  Corte di Appello, una volta istruite le
istanze,  provvede  quindi a convocare il Consiglio giudiziario nella
composizione  integrata  prevista  dall'art.  4, comma 1, della legge
21 novembre  1991,  n.  374,  per  la  valutazione dei requisiti ed i
titoli   degli   aspiranti   vice   procuratori   onorari  e  per  la
predisposizione  di  una  graduatoria di tutti coloro che partecipano
alle  procedure selettive. La proposta di graduatoria predisposta dal
Consiglio  giudiziario  comprende tutti gli aspiranti alla nomina che
hanno presentato le istanze nel termine di cui al comma 1;
    b) eventuali   osservazioni   nei  confronti  della  graduatoria,
proposte  entro  venti  giorni  dalla  sua  approvazione da parte del
Consiglio   giudiziario,  saranno  valutate  dallo  stesso  Consiglio
giudiziario   prima   dell'inoltro  della  graduatoria  al  Consiglio
Superiore della Magistratura;
    c) predisposta   la   proposta   di   graduatoria   il  Consiglio
giudiziario  provvede ad inviarla con i relativi atti (in originale e
in  copia)  entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al
punto  1  al Consiglio Superiore della Magistratura per la successiva
approvazione  e  la conseguente nomina dei candidati che copriranno i
posti vacanti;
    d) coperti  i posti vacanti, la graduatoria verra' utilizzata dal
Consiglio   Superiore   della  Magistratura  fino  al  30 giugno  del
successivo  biennio,  al fine di coprire i posti resisi eventualmente
vacanti  a  seguito  del verificarsi di una delle condizioni previste
dall'art.  12  del  presente  decreto.  La  nomina a vice procuratore
onorario caduca ogni ulteriore istanza presentata presso altri uffici
giudiziari;
    e) in  caso di esaurimento della graduatoria prima della scadenza
biennale, il Procuratore Generale della Repubblica puo' richiedere al
Consiglio  Superiore della Magistratura l'attivazione della procedura
prevista dal punto 1 di cui al presente articolo;
    f) alla  scadenza  del biennio il Consiglio giudiziario integrato
provvedera' al rinnovo della graduatoria, prendendo in considerazione
esclusivamente  le  istanze presentate nel periodo previsto dal comma
1;
    g) eventuali  istanze  di  nomina  pervenute  oltre il termine di
presentazione  delle  istanze  di  cui al comma 1, sono rigettate con
provvedimento del Procuratore Generale della Repubblica.
  3.   Le   proposte   dei   Consigli   giudiziari   dovranno  essere
espressamente motivate sui seguenti punti:
    a) possesso  da  parte degli aspiranti alla nomina e conferma dei
requisiti  oggettivi e soggettivi richiesti dall'art. 42-ter, secondo
comma, ordinamento giudiziario;
    b) inesistenza di cause di incompatibilita', tenendo presente che
non potranno essere proposte per la nomina o conferma persone che non
abbiano  avuto  in  passato  la  conferma  nell'incarico da parte del
Consiglio   Superiore  della  Magistratura  o  siano  state  da  esso
revocate;
    c) inesistenza   di   fatti   e  circostanze  che,  tenuto  conto
dell'attivita'   svolta   dagli  aspiranti  e  delle  caratteristiche
dell'ambiente,   possano   ingenerare   il   timore   di  parzialita'
nell'amministrazione della giustizia;
    d) idoneita'   degli  aspiranti  ad  assolvere  degnamente  ed  a
soddisfare con assiduita' ed impegno le esigenze di servizio, desunta
da  provate  garanzie di professionalita' e da accertati requisiti di
credibilita' ed indipendenza;
    e) eventuale  pendenza  di  procedimenti  penali  a  carico degli
aspiranti.
  4.  Nel caso di aspiranti che esercitino la professione di avvocato
i  Consigli  giudiziari,  nella  redazione  delle  proposte, dovranno
tenere conto dei pareri motivati espressi dai Consigli dell'ordine di
appartenenza.
  5.  I  dirigenti  di segreteria e/o i funzionari direttivi addetti,
per   ciascuna   Procura   Generale   della  Repubblica,  ai  servizi
riguardanti   la   magistratura  onoraria  attesteranno  la  regolare
allegazione  della  documentazione  per  le  istanze  di  nomina e di
conferma e cureranno la trasmissione solo delle pratiche corredate da
tutta  la  documentazione  di  cui  sopra,  ivi  incluso  il suddetto
apposito modello.
  6.  Le  istanze  di  nomina  e  le  proposte  di  conferma dei vice
procuratori  onorari, con la relativa documentazione, dovranno essere
trasmesse  al  Consiglio  Superiore  della  Magistratura  a  cura dei
Presidenti delle Corti di Appello, in originale e in copia.
  7.   Ad  avvenuta  nomina,  sara'  cura  degli  uffici  interessati
comunicare   a  questo  Ministero  e  al  Consiglio  Superiore  della
Magistratura la presa di possesso, mediante trasmissione del relativo
verbale.
  Dovra',   altresi',   essere   comunicata   dal  Procuratore  della
Repubblica  la  mancata  presa  di possesso nel termine stabilito per
l'attivazione della procedura di decadenza dall'incarico.