Art. 5. Incompatibilita' 1. Non possono esercitare le funzioni di vice procuratore onorario: a) i membri del parlamento nazionale ed europeo, i membri del governo, i titolari di cariche elettive ed i membri delle giunte degli enti territoriali, i componenti degli organi deputati al controllo sugli atti degli stessi enti ed i titolari della carica di difensore civico; b) gli ecclesiastici ed i ministri di confessioni religiose; c) coloro che ricoprono o hanno ricoperto nei tre anni precedenti incarichi, anche esecutivi, nei partiti politici; d) gli appartenenti ad associazioni i cui vincoli siano incompatibili con l'esercizio indipendente della funzione giurisdizionale; e) coloro che svolgono o abbiano svolto nei tre anni precedenti attivita' professionale non occasionale per conto di imprese di assicurazione o bancaria, ovvero per istituti o societa' di intermediazione finanziaria. 2. Gli avvocati ed i praticanti ammessi al patrocinio non possono esercitare la professione forense dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale presso il quale svolgono le funzioni di vice procuratore onorario e non possono rappresentare o difendere le parti, nelle fasi successive, in procedimenti svoltisi dinanzi ai medesimi uffici. 3. Il Procuratore della Repubblica puo' stabilire che determinati vice procuratori onorari addetti al suo ufficio esercitino le funzioni di pubblico ministero soltanto presso la sede principale del tribunale o presso una o piu' sezioni distaccate, ovvero presso la sede principale e una o piu' sezioni distaccate. In tal caso, per i vice procuratori onorari che esercitano la professione forense l'incompatibilita' e' limitata unicamente all'ufficio o agli uffici presso le quali sono svolte le funzioni. 4. Non e' compatibile con le funzioni onorarie l'esercizio dell'attivita' legale c.d. stragiudiziale diretta all'esercizio dell'attivita' professionale davanti all'ufficio o agli uffici nei quali il magistrato onorario svolge le sue funzioni. 5. Il vice procuratore onorario non puo' assumere l'incarico di consulente, perito o interprete nei procedimenti che si svolgono dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale presso il quale esercita le funzioni giudiziarie. 6. I vice procuratori onorari non possono essere addetti a piu' di una Procura della Repubblica presso il tribunale. 7. Non si estendono ai vice procuratori onorari le incompatibilita' previste dall'art. 18 Ord.Giud. 8. Si estendono ai vice procuratori onorari le incompatibilita' previste dall'art. 19 Ord.Giud., ivi comprese quelle tra coniugi secondo l'interpretazione della circolare del Consiglio Superiore della Magistratura n. 8160/82 e successive modifiche, anche rispetto ai magistrati, ordinari ed onorari, in servizio presso lo stesso ufficio di tribunale. 9. Si applica ai vice procuratori onorari l'art. 8 cpv. della legge 30 marzo 1957, n. 361, pertanto, coloro che intendono candidarsi, hanno l'obbligo di dimettersi dalle funzioni di magistrato onorario.