Art. 8.
         Durata dell'incarico e procedimento per la conferma

  1.  La nomina a vice procuratore onorario ha la durata di tre anni.
Il  titolare  puo'  essere  confermato,  alla  scadenza, per una sola
volta.
  2.  Alla scadenza della conferma non puo' riproporsi alcuna istanza
di  nomina  a  vice  procuratore  onorario  presso  qualsiasi ufficio
giudiziario.
  3.  Almeno sei mesi prima della data di scadenza del primo incarico
triennale  gli interessati dovranno presentare domanda di conferma ed
i  capi  degli uffici dovranno immediatamente procedere alla relativa
istruttoria.
  4.  La  domanda  di  conferma  va  presentata, secondo le modalita'
previste  dagli  articoli 2,  lettera  d),  e  7 al Procuratore della
Repubblica,  il quale, una volta istruita la trasmette al Procuratore
Generale  della  Repubblica presso la Corte di Appello con il proprio
parere  motivato.  Sara'  cura  del  Procuratore  Generale  inoltrare
successivamente  le  suddette  proposte  al Presidente della Corte di
Appello.
  5.  Alla  scadenza  del  triennio,  il consiglio giudiziario, nella
composizione  prevista  dall'art. 4, comma 1, della legge 21 novembre
1991,  n.  374,  esprime  un giudizio di idoneita' alla continuazione
dell'esercizio  delle  funzioni  sulla  base  di ogni elemento utile,
compreso  l'esame  a  campione  dei  provvedimenti.  Il  giudizio  di
idoneita' costituisce requisito necessario per la conferma.
  6. La nomina dei vice procuratori onorari, pur avendo effetto dalla
data  del  decreto ministeriale di cui all'art. 42-ter, comma 1, Ord.
Giud., ha durata triennale con decorrenza dal primo gennaio dell'anno
successivo al decreto ministeriale di nomina.