Art. 8. Durata dell'incarico e procedimento per la conferma 1. La nomina a vice procuratore onorario ha la durata di tre anni. Il titolare puo' essere confermato, alla scadenza, per una sola volta. 2. Alla scadenza della conferma non puo' riproporsi alcuna istanza di nomina a vice procuratore onorario presso qualsiasi ufficio giudiziario. 3. Almeno sei mesi prima della data di scadenza del primo incarico triennale gli interessati dovranno presentare domanda di conferma ed i capi degli uffici dovranno immediatamente procedere alla relativa istruttoria. 4. La domanda di conferma va presentata, secondo le modalita' previste dagli articoli 2, lettera d), e 7 al Procuratore della Repubblica, il quale, una volta istruita la trasmette al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello con il proprio parere motivato. Sara' cura del Procuratore Generale inoltrare successivamente le suddette proposte al Presidente della Corte di Appello. 5. Alla scadenza del triennio, il consiglio giudiziario, nella composizione prevista dall'art. 4, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, esprime un giudizio di idoneita' alla continuazione dell'esercizio delle funzioni sulla base di ogni elemento utile, compreso l'esame a campione dei provvedimenti. Il giudizio di idoneita' costituisce requisito necessario per la conferma. 6. La nomina dei vice procuratori onorari, pur avendo effetto dalla data del decreto ministeriale di cui all'art. 42-ter, comma 1, Ord. Giud., ha durata triennale con decorrenza dal primo gennaio dell'anno successivo al decreto ministeriale di nomina.