Art. 9.
              Assegnazione ad altro ufficio o funzione

  1.  Il  vice  procuratore  onorario  puo' presentare domanda per il
conferimento  di  analoghe funzioni presso altra procura partecipando
all'espletamento della ordinaria procedura di cui all'art. 3.
  2. Entro quindici giorni dalla comunicazione del decreto di nomina,
il   vice  procuratore  onorario  dovra'  dimettersi  dal  precedente
incarico.
  3.  In  caso  di  assegnazione  ad  altro  ufficio,  secondo quanto
previsto  dai  precedenti  commi, al vice procuratore onorario non si
applicano le disposizioni di cui all'art. 6.
  4.  In  ogni  caso  la  durata  complessiva  dell'attivita' di vice
procuratore onorario non puo' derogare i limiti di cui all'art. 8.
  5.  Il  vice  procuratore  onorario  puo' presentare domanda per la
partecipazione  alle  procedure  di selezione per la nomina a giudice
onorario  di  tribunale  o  a  giudice  di pace. L'eventuale nomina a
seguito  dell'espletamento dell'ordinaria procedura di cui all'art. 3
deve   intendersi   nomina   ad  una  funzione  onoraria  diversa  ed
incompatibile con quella svolta.