Art. 9. Assegnazione ad altro ufficio o funzione 1. Il vice procuratore onorario puo' presentare domanda per il conferimento di analoghe funzioni presso altra procura partecipando all'espletamento della ordinaria procedura di cui all'art. 3. 2. Entro quindici giorni dalla comunicazione del decreto di nomina, il vice procuratore onorario dovra' dimettersi dal precedente incarico. 3. In caso di assegnazione ad altro ufficio, secondo quanto previsto dai precedenti commi, al vice procuratore onorario non si applicano le disposizioni di cui all'art. 6. 4. In ogni caso la durata complessiva dell'attivita' di vice procuratore onorario non puo' derogare i limiti di cui all'art. 8. 5. Il vice procuratore onorario puo' presentare domanda per la partecipazione alle procedure di selezione per la nomina a giudice onorario di tribunale o a giudice di pace. L'eventuale nomina a seguito dell'espletamento dell'ordinaria procedura di cui all'art. 3 deve intendersi nomina ad una funzione onoraria diversa ed incompatibile con quella svolta.