IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

  Visto  il  codice  della  navigazione,  approvato con regio decreto
30 marzo 1942, n. 327, ed in particolare l'art. 793;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n.
484, relativo all'uso dello spazio aereo nazionale;
  Visto  il  decreto  legislativo  25 luglio 1997, n. 250, istitutivo
dell'Ente nazionale per l'aviazione civile - ENAC;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n.
404,  recante il regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1985,
n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo;
  Vista   la   richiesta   del   Ministero   della  giustizia,  prot.
PU-GDAP-5000-22,  in  data  22 dicembre 2004, con cui viene richiesta
l'istituzione  del  divieto di sorvolo della nuova casa circondariale
di Perugia, per motivi di sicurezza;
  Ritenuto  che  le  motivazioni  addotte  dall'amministrazione della
giustizia siano da considerare sussistenti e condivisibili;

                               Adotta
                        il seguente decreto:

       Divieto di sorvolo della Casa circondariale di Perugia

                               Art. 1.

  1.  Il  sorvolo,  da  parte  di  aeromobili  e  di  qualsiasi altro
apparecchio  volante,  della  nuova  Casa  circondariale  di Perugia,
situata  in  frazione  Capanne, comune di Perugia, individuata con le
coordinate di cui all'allegato al presente decreto, e' vietato.
  2.  L'ENAC  -  Ente  Nazionale  Aviazione  Civile  e  l'ENAV - Ente
nazionale  di  assistenza  al  volo - sono demandati, ciascuno per le
rispettive   competenze,   ad   emanare  le  necessarie  disposizioni
operative  perche'  il  divieto,  di  cui  al comma precedente, venga
attuato e fatto rispettare.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
      Roma, 22 marzo 2005
                                                 Il Ministro: Lunardi