(all. 2 - art. 1)
                                                          Allegato II

                             LINEE GUIDA

Proposta  di  linea  guida  per  l'esecuzione  di studi di deplezione
residuale in specie animali destinate alla produzione di alimenti per
                               l'uomo.

Scopo e campo di applicazione.

    La presente linea guida ha lo scopo di raggruppare le indicazioni
presenti  nella  normativa  europea  circa i requisiti degli studi di
deplezione  residuale  eseguiti  in  specie  animali  produttrici  di
alimenti  destinati  all'uomo e di integrare tali indicazioni in modo
da consentire una omogeneita' nei criteri con cui vengono allestite e
condotte   queste   sperimentazioni.  In  particolare  risponde  alla
necessita'  di  sviluppare  le  problematiche derivanti dagli aspetti
peculiari   della  realta'  zootecnica  italiana,  quali  ad  esempio
l'allevamento cunicolo e di selvatici.
    Le  indicazioni fornite dalla presente linea guida si applicano a
tutti gli studi finalizzati a determinare il tempo di sospensione dei
medicinali veterinari destinati ad essere immessi in commercio, siano
essi sotto forma di specialita', medicinale veterinario prefabbricato
o di premiscela per alimenti medicamentosi.

Normativa di riferimento:

      1) decreto   del   Presidente   della  Repubblica  n.  236/1988
attuazione  della  direttiva  n.  80/778/CEE  concernente la qualita'
delle acque destinate al consumo umano;
      2)  regolamento  (CEE)  n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno
1990,  che  definisce una procedura comunitaria per la determinazione
dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti
di origine animale;
      3)  decreto-legge  n.  116/1992  attuazione  della direttiva n.
86/609/CEE  in  materia di protezione degli animali utilizzati a fini
sperimentali o ad altri fini scientifici;
      4)  decreto-legge  n.  119/1992  attuazione  delle direttive n.
81/851/CEE,  n.  81/852/CEE, n. 87/20/CEE e n. 90/676/CEE relative ai
medicinali veterinari;
      5) decreto-legge  n.  120/1992  attuazione  delle  direttive n.
88/320/CEE  e  n.  90/18/CEE in materia di ispezione e verifica della
Buona  pratica  di  laboratorio  (BPL)  come  modificata  dal decreto
ministeriale  2 agosto  1999  disposizioni  relative  all'ispezione e
verifica  della  buona  prassi  di  laboratorio  in recepimento delle
direttive 1999/11/CE e 1999/12/CE;
      6) EMEA/CVMP/036/95-FINAL.  Note for guidance: approach towards
harmonisation of withdrawal periods;
      7)   EMEA/CVMP/153a/97-FINAL.   Note   for   guidance   on  the
establishment of maximum residue limits for minor animal species;
      8)   EMEA/CVMP/153b/97-FINAL.   Note   for   guidance   on  the
establishment  of maximum residue limits for Salmonidae and other fin
fish;
      9)   EMEA/CVMP/473/98-FINAL.   Note   for   guidance   for  the
determination of withdrawal periods for milk;
      10)  EMEA/CVMP/187/00-FINAL.  Note  for  guidance  on  the risk
analysis  approach  for  residues of veterinary medicinal products in
food of animal origin;
      11)  volume  8  Notice  to  applicants  and  note for guidance.
Establishment  of  maximum  residue  limits  (MRLs)  for  residues of
veterinary   medicinal  products  in  foodstuffs  of  animal  origin.
September 2001;
      12) direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del  6 novembre  2001  recante  un  codice  comunitario  relativo  ai
medicinali  veterinari  allegato  1.  Titolo  1.  Parte 3B Studio dei
residui;
      13)  decisione 2002/657/CE della Commissione del 12 agosto 2002
che  attua la direttiva 96/23/CE del Consiglio relativa al rendimento
dei metodi analitici e all'interpretazione dei risultati.

Esecuzione degli studi.

    Negli  studi  di  deplezione residuale si possono distinguere due
fasi,  una  zootecnica  e  una  analitica.  La prima si svolge in una
stalla  dove  gli  animali  sono mantenuti e sottoposti a trattamento
farmacologico e in un macello autorizzato dove si eseguono i prelievi
dei  tessuti  e/o  organi.  In alternativa questa fase puo' svolgersi
interamente in uno stabulario autorizzato. La fase analitica ha luogo
in  un laboratorio di analisi dove vengono eseguite le determinazioni
dei  residui  nei  tessuti  target.  La  fase  zootecnica deve essere
eseguita  presso  centri che operino in accordo con le BPL. Gli studi
analitici  devono  essere  condotti presso centri di saggio dotati di
certificazione  attestanti  le  BPL oppure presso strutture pubbliche
(Istituto    superiore    di    sanita',   istituti   zooprofilattici
sperimentali,  universita'  e  centri  di  ricerca)  non  certificate
secondo  le  Buone  pratiche  di laboratorio (BPL), che operino sulla
base   dell'osservanza   dei  criteri  sperimentali  riportati  nella
presente linea guida.
    I  dati  grezzi  inerenti  sia  alla fase zootecnica che a quella
analitica  devono  essere  conservati  presso il centro di saggio per
almeno cinque anni.

    1. Animali e condizioni di stabulazione.

    La  normativa europea distingue le specie zootecniche in maggiori
e   minori.   Questa   distinzione  e'  primariamente  finalizzata  a
facilitare  l'iter  per  la definizione dei limiti massimi di residui
nelle  specie  cosiddette minori e, anche se non investe direttamente
le  modalita' di esecuzione degli studi residuali, viene adottata nel
presente documento per facilitare la classificazione.
    In  questa sezione si affronta fondamentalmente il problema della
numerosita'  degli  animali  per  gruppo, che varia in funzione della
specie. La normativa europea fornisce raccomandazioni circa il numero
di  animali  da utilizzare negli studi di deplezione finalizzati alla
definizione  dei  limiti  massimi  di  residui  e solo in alcuni casi
definisce  anche  il  numero  di animali da utilizzare negli studi di
deplezione  finalizzati  a  determinare  il  tempo  di sospensione. A
questo  fine  il  numero  di  animali indicato nella normativa per la
definizione  dei  limiti  massimi  di  residui  va inteso come numero
minimo,    tenendo   presente   che   l'approccio   statistico   alla
determinazione  dei  tempi  di  attesa necessita in alcuni casi di un
numero  di  animali  superiore.  Anche se mancano ulteriori dettagli,
questo  aspetto  e'  sottolineato  nel  volume  8, pag. 67 (Notice to
applicants  and  note  for guidance. Establishment of maximum residue
limits  (MRLs)  for  residues  of  veterinary  medicinal  products in
foodstuffs  of animal origin. September 2001). Inoltre, l'inserimento
di alcuni animali in soprannumero rispetto a quello minimo garantisce
inoltre  il  buon  esito  dell'esperimento  nel  caso  di  episodi di
mortalita'  o  di esclusione dalla prova di soggetti con patologie in
atto.
      1.1. Specie maggiori.
    Le specie maggiori sono rappresentate da bovini e ovini da carne,
bovini  da  latte,  suini, polli (sia come produttori di carne che di
uova da consumo), salmonidi e api.
        1.1.1. Bovini.
    All'interno del gruppo dei bovini sono compresi i bovini da latte
e  da  carne  oltre  ai  vitelli.  Nei  bovini da latte la deplezione
residuale  viene  studiata  sul  latte.  In  questo  caso  il  numero
raccomandato   di   animali,   per  poter  eseguire  una  valutazione
statistica  dei  risultati  e  in  particolare per definire il limite
superiore  di  tolleranza  della regressione dei residui e' di almeno
dicianove  animali.  Per  i vitelli e i bovini da carne sono previsti
gruppi di almeno quattro animali per ogni punto di macellazione.
    Un  medicinale  veterinario destinato al bovino da carne viene in
pratica utilizzato su animali di peso ed eta' notevolmente variabile.
In  questo  caso  gli  animali  su cui eseguire lo studio dei residui
devono essere scelti basandosi sulle indicazioni riportate nel foglio
illustrativo e devono comunque essere destinati alla produzione della
carne  ed  essere  ruminanti,  a  meno  che  non  ci siano specifiche
indicazioni per il vitello da latte.
        1.1.2. Pecore (da carne).
    Sono   previsti   almeno   quattro  animali  per  ogni  punto  di
macellazione.
        1.1.3. Suini.
    Sono   previsti   almeno   quattro  animali  per  ogni  punto  di
macellazione.
        1.1.4. Polli (carne).
    Nel  caso  di  studi  di residui nella carne la normativa prevede
almeno  sei  polli da carne (broiler) per ogni punto di macellazione,
ma  e'  opportuno che il protocollo sperimentale fissi in almeno otto
gli  animali  di  ogni  singolo  gruppo. Questa prassi tutela il buon
esito  dell'esperimento nel caso si verifichino episodi di mortalita'
o  si  sia  costretti  a  escludere,  per  motivazioni diverse, degli
animali dalla sperimentazione.
        1.1.5. Polli (uova).
    Nel  caso  di  studi  condotti su ovaiole il numero degli animali
deve  essere  sufficiente  a garantire una produzione di almeno dieci
uova  per  punto  sperimentale:  si ritiene di suggerire un approccio
cautelativo che preveda venti animali in ovodeposizione per gruppo.
        1.1.6. Pesci (salmonidi).
    Sono previsti dieci animali per ogni punto di osservazione. Anche
in  questo  caso  si  ritiene  opportuno aumentare a tredici-quindici
animali   il   numero   dei  soggetti  trattati  per  ogni  tempo  di
macellazione;   cio'   al  fine  di  tutelare  il  buon  esito  della
sperimentazione  nel  caso  si verifichino episodi di mortalita' o si
sia  costretti  a  escludere,  per motivazioni diverse, degli animali
dalla  sperimentazione.  In  genere  si prevede l'impiego di pesci di
circa 200 g.
        1.1.7. Api.
    Sono  previsti  trattamenti  su  almeno cinque alveari con cinque
prelievi  da  ciascuno  di  essi ai tempi prestabiliti dal protocollo
sperimentale; i prelievi del miele saranno fissati in base al momento
in   cui   e'  stato  fatto  il  trattamento  e  all'andamento  della
produzione.
      1.2. Specie minori.
    Tra  le specie minori sono comprese specie ruminanti domestiche e
selvatiche  come la bufalina e la caprina (intese come produttrici di
carne  e  di  latte),  gli ovini (intesi come produttori di latte, le
specie  aviarie diverse dal pollo (intese come produttrici di carne e
di uova), le specie ittiche non-salmonidi ed altre specie come quella
equina  e  quella cunicola. Non esistono indicazioni precise circa la
numerosita'   dei  gruppi  sperimentali  negli  studi  di  deplezione
residuale  sulle  specie  minori. Si ritiene pero' che possano essere
estesi  i  criteri  adottati per quelle maggiori, come specificato in
tabella.

=====================================================================
  Specie maggiore di  |                      |
     riferimento      |    Specie minore     | N. animali per gruppo
=====================================================================
                      |Altri ruminanti       |
                      |(caprini da carne,    |
Bovini (carne)        |bufali, ecc.)         |4 (consigliati 5)
---------------------------------------------------------------------
                      |Altri ruminanti       |
                      |(ovini, caprini,      |
Bovini (latte)        |bufalini, ecc.)       |19
---------------------------------------------------------------------
                      |Altri volatili        |
                      |(tacchini, fagiani,   |
                      |quaglie, selvaggina da|6 (consigliati 8); per
Polli                 |penna, struzzo)       |le uova raccomandati 20
---------------------------------------------------------------------
Bovini                |Equini                |4
---------------------------------------------------------------------
Monogastrici          |Conigli               |6 (consigliati 8)*
---------------------------------------------------------------------
Salmonidi             |Altri pesci           |10 (consigliati 13-15)

              *  Le  specie  maggiori  di riferimento per il coniglio
          sono    quelle    monogastriche;   ne   consegue   che   la
          sperimentazione  deve  prevedere almeno quattro animali per
          ogni  tempo  di  macellazione.  Le  dimensioni dei soggetti
          appartenenti  alla  specie  cunicola  e  la possibilita' di
          stabulazione in spazi relativamente limitati consente pero'
          di  aumentare  il  numero  di  animali  per  ogni  punto di
          macellazione   a   sei-otto,   in  modo  da  consentire  la
          disponibilita' di un numero maggiore di dati che permettano
          una  piu' agevole valutazione dei risultati dello studio ed
          una piu' idonea proposta di tempo di sospensione.

    Si  sottolinea  inoltre che un aumento del numero dei soggetti e'
particolarmente  importante  in questa specie in considerazione della
criticita'  di allevamento e della peculiare sensibilita' a patologie
diverse.
      1.3. Condizioni di stabulazione.

        1.3.1. Tipo di stabulazione.

    Il tipo di stabulazione deve riproporre, per quanto possibile, le
abituali  condizioni di allevamento. Pertanto, in assenza di adeguate
e  reali  motivazioni,  e'  preferibile  non ricorrere all'impiego di
gabbie  da stabulario. Inoltre, qualora esistano diverse tipologie di
allevamento, quella riproposta dovrebbe essere quella che presenta la
massima  possibilita'  di  contatto  tra gli animali e gli escrementi
tramite  i  quali  il  farmaco  somministrato  ed  i  suoi  eventuali
metaboliti vengono eliminati.
    Ad  esempio,  per  il  suino  la  stabulazione a terra rispetto a
quella  su grigliato appare piu' «sfavorevole» all'allontanamento dei
residui,  e  quindi uno studio eseguito in queste condizioni dovrebbe
fornire  risultati  in  grado  di garantire una maggiore tutela della
salute  del  consumatore.  In  ogni caso il tipo di stabulazione deve
essere conforme alle disposizioni vigenti sul benessere animale.

        1.3.2. Identificazione degli animali.

    Gli  animali  devono essere identificati singolarmente, con marca
auricolare,  tatuaggio  od  appositi bracciali, anche se mantenuti in
box  multipli.  Questa misura, che per alcune specie rappresenta gia'
una  pratica zootecnica, consente un maggiore controllo sugli animali
in esperimento durante lo svolgimento della prova.

        1.3.3. Alimentazione e abbeverata.

    Durante  il periodo di acclimatamento e quello di sperimentazione
deve essere utilizzato il medesimo mangime impiegato nell'allevamento
di  provenienza  degli  animali,  in  modo  da  minimizzare lo stress
conseguente al trasporto e al cambio di ambiente.
    Le  caratteristiche  chimico-fisiche  dell'acqua  sono importanti
quando   la   somministrazione   del   farmaco  avviene  tramite  sua
solubilizzazione  nell'acqua  di  abbeverata. Conoscerne una serie di
parametri  quali  pH;  durezza;  concentrazioni di nitriti e nitrati,
ammoniaca,  calcio e ferro; conducibilita', puo' essere d'aiuto nella
valutazione  dell'idoneita'  del  trattamento.  E' opportuno indagare
questi   aspetti   anche,   ad   esempio,   durante   il  periodo  di
acclimatamento degli animali.
    Nell'allevamento  del  coniglio  per  ottenere elevati incrementi
ponderali  e'  prassi abituale l'utilizzo di un'acqua artificialmente
addolcita  e/o  acidificata;  uno  studio di deplezione residuale con
somministrazione del medicinale con l'acqua di abbeverata deve tenere
conto di questa prassi zootecnica.

        1.3.4. Altri trattamenti.

    Normalmente  e'  buona  prassi  utilizzare  animali  sani  e  non
sottoposti ad alcun trattamento farmacologico.
    Nell'allevamento  del  coniglio,  del  pollo,  del tacchino e dei
volatili  in  generale  in molti casi gli animali sono sottoposti per
gran  parte  del  ciclo produttivo a trattamenti con coccidiostatici.
Nel   caso  il  trattamento  con  coccidiostatici  non  possa  essere
interrotto  durante la fase sperimentale, sara' necessario verificare
l'assenza  di  interferenza  analitica del/i coccidiostatico/i con la
determinazione del/i residuo/i marcatore/i.

        1.3.5. Determinazione del peso vivo.

    Il  peso  degli  animali deve essere determinato all'inizio della
sperimentazione e immediatamente prima dei trattamenti per consentire
la  somministrazione  della  dose  preconizzata. Se il trattamento e'
ripetuto  per  3-5  giorni il peso vivo deve essere determinato anche
alla  fine  del  trattamento.  Per durate di trattamento superiori e'
necessaria una determinazione del peso vivo a meta' circa del periodo
di  trattamento  finalizzata  all'aggiustamento della dose. Un'ultima
pesata  deve  essere  effettuata prima della macellazione. Si ritiene
che   4  rilievi  ponderali  effettuati  per  ciascun  animale  siano
indispensabili per un corretto monitoraggio del metabolismo animale.

        1.3.6. Controllo clinico.

    Questa  tipologia  di esperimenti deve essere eseguita su animali
sani.   Lo  stato  di  salute  degli  animali  deve  pertanto  essere
verificato  e registrato da un medico veterinario mediante una visita
approfondita  al  momento  dell'arrivo  degli animali sul luogo dello
studio e mediante ulteriori controlli a scadenze giornaliere.
    Il  rilievo  clinico  di  una patologia che investe almeno il 20%
degli animali deve determinare la sospensione e l'invalidamento della
prova.

        1.3.7. Periodo di acclimatamento.

    Il  periodo  di  acclimatamento e' finalizzato a neutralizzare lo
stress   da   trasporto,  a  consentire  l'eliminazione  dei  farmaci
eventualmente  somministrati  nell'allevamento  di  provenienza  e ad
adattare  gli  animali  alla  nuova  collocazione.  La  sua durata e'
abitualmente  fissata  in 7 giorni, ma particolari situazioni possono
determinarne  un  allungamento  (ad  esempio, uno stress da trasporto
durante  la  stagione  calda o un eventuale trattamento farmacologico
effettuato  nell'allevamento di provenienza). Nel coniglio il periodo
di  acclimatamento  e' particolarmente critico per la suscettibilita'
di  questa  specie  alle  patologie  piu'  diverse;  in  questo caso,
percio',  tale  periodo  potra'  essere  di  durata  piu' limitata ma
comunque non inferiore ai 5 giorni.
    2. Prodotto e trattamento.
    In  generale  deve essere garantita la tracciabilita' di tutte le
operazioni effettuate durante la sperimentazione e soprattutto quelle
relative  alla  determinazione  e  alla  somministrazione  della dose
preconizzata.  Tutte le operazioni effettuate (come la determinazione
del   peso   vivo,   i   dettagli   descrittivi   della  formulazione
farmaceutica,   le   modalita'   di   preparazione   della   dose  da
somministrare,  l'utilizzo  delle  attrezzature,  i  controlli  e  le
verifiche  effettuati)  devono  essere  condotte sulla base di scelte
adeguatamente   motivate   nel  protocollo  sperimentale  e  comunque
documentate  nel  rapporto  finale,  con  lo  scopo  di permettere un
preciso  confronto  tra  la dose preconizzata e quella effettivamente
assunta dagli animali in esperimento.
      2.1. Prodotto.
    La  Ditta  che  richiede  la  prova (committente) deve fornire al
centro  di  saggio un numero di confezioni di prodotto sufficienti ad
eseguire  i  trattamenti.  Deve  fornire  inoltre  il  Certificato di
Analisi  del prodotto oggetto della prova e possibilmente anche della
materia  prima (principio/i attivo/i). Almeno una confezione, integra
e sigillata, deve essere conservata presso il Centro di saggio per 12
mesi dopo la data di scadenza.
      2.2. Trattamenti individuali.
    Si  tratta in genere di trattamenti intramuscolari. E' importante
che  il punto in cui viene fatta ogni iniezione sia contrassegnato in
modo  indelebile  affinche'  possa essere identificato al momento del
prelievo.  Volumi  elevati  di  soluzione possono essere frazionati e
iniettati  in  piu'  punti; in caso di ripetizione del trattamento si
esegue  l'iniezione  in  punti diversi. Anche per la somministrazione
sottocutanea deve essere contrassegnato in modo indelebile il sito di
inoculo perche' si possa in seguito prelevare il muscolo sottostante,
I  punti d'inoculo dovranno essere quelli abitualmente adottati nella
pratica  medico  veterinaria  per  la  specie  animale  oggetto della
sperimentazione.
      2.3. Trattamenti di gruppo.
    Sono  i  piu'  frequenti  e  simulano  i trattamenti di massa. In
questo  caso,  anche  se  gli  animali sono marcati singolarmente, il
calcolo   e  il  controllo  del  dosaggio  non  sono  individuali  ma
rappresentati da valori medi del gruppo. Di ogni gruppo devono essere
determinati  il  consumo  di acqua e/o di mangime almeno una volta al
giorno  per  tutta  la  durata  del  trattamento,  in  modo  da poter
calcolare la dose di farmaco effettivamente assunta.
      2.3.1. Somministrazione col mangime.
    La  quantita' di mangime medicato con la premiscela oggetto dello
studio viene preparata o dalla Ditta committente o da un mangimificio
autorizzato  e  deve  essere  corredata da certificato di analisi del
titolo del/i principio/i attivo/i.
      2.3.2.  Somministrazione  in  acqua di abbeverata o nel mangime
liquido.
    La  modalita'  di  somministrazione  deve  riproporre quanto piu'
possibile  le  condizioni  di  allevamento,  oltre  a  riprodurre  la
situazione  piu' «sfavorevole» alla deplezione del residuo. In questa
ottica  e' preferibile evitare di somministrare la dose in poca acqua
ad  animali  assetati,  ma  viceversa lasciare a disposizione l'acqua
medicata ad libitum.
    L'acqua  medicata  deve  essere  rinnovata di volta in volta ed i
residui  di  acqua medicata non consumati devono essere misurati (per
poter calcolare la dose effettivamente assunta) ed eliminati.
    3. Prelievi.
      3.1. Punti di macellazione o di prelievo.
    I  punti  di  macellazione  devono essere previsti in modo che il
tempo di sospensione non debba essere ottenuto per estrapolazione, ma
con  una  valutazione statistica basata su un'analisi di regressione.
Quindi,  bisogna prevedere almeno 3-5 punti, di cui uno rappresentato
da  un  controllo  positivo, cioe' da un gruppo macellato subito dopo
l'ultimo  trattamento  o comunque entro le 24 ore da questo. E' molto
importante  che  sia  previsto anche un gruppo di controllo negativo,
ossia  un  gruppo  costituito  da  animali  trattati (relativamente a
stabulazione,  alimentazione,  ecc.)  come  gli altri animali oggetto
della  prova sperimentale ma che, a differenza di questi, non vengano
sottoposti  a  trattamento  con  il  farmaco  in studio. Il gruppo di
animali  controllo  negativi  deve essere macellato allo stesso tempo
del gruppo di controllo positivo.
    Per  le  uova  i  punti  di  prelievo  devono  tenere conto della
fisiologia  della  produzione  dell'uovo,  in  particolare  del tempo
necessario  alla  produzione  dell'albume e del tuorlo che potrebbero
determinare errori di valutazione se i prelievi non vengono protratti
per un tempo adeguato.
      3.2. Tessuti edibili e altri prodotti.
    Per  la  deplezione  negli  animali da carne si devono effettuare
prelievi  dei tessuti marker muscolo, fegato, rene e grasso. Nel caso
della  specie  suina e del pollo da carne (e quindi anche delle altre
specie  aviarie)  il  grasso  e'  sostituito  da  pelle  e  grasso in
proporzioni  naturali.  Questa espressione fornisce indicazioni molto
sommarie,  e  in particolare omette di specificare se il grasso debba
essere  quello sottocutaneo o quello viscerale o entrambi. Inoltre le
proporzioni  tra  cute  e  grasso  variano moltissimo sia in funzione
dell'eta'  e dello sviluppo dell'animale, sia della sede anatomica in
cui  viene eseguito il prelievo. La presenza della frazione di grasso
e'  molto  importante, soprattutto nel caso di composti liposolubili,
quindi  le  «proporzioni  naturali»  devono  fare  riferimento ad uno
standard  stabilito  dal Centro di saggio che consenta di ottenere un
campione  in cui sono effettivamente rappresentati sia la cute che il
grasso.  Nel  pollo  da  carne  (broiler) deve essere evitata la cute
della  regione  sovrasternale  per  la  possibile presenza di lesioni
dovute   al   decubito   sternale,  mentre  e'  preferibile  la  zona
interscapolare.
    Nel  caso del fegato per organi molto grandi occorre prevedere un
prelievo   che   interessi   una   sezione  ampia  dell'organo,  piu'
rappresentativa  di  un  prelievo eseguito ad esempio all'apice di un
lobo.
    Nel pesce devono essere analizzati muscolo e pelle in proporzioni
naturali,  li' prelievo si puo' effettuare nella zona retrobranchiale
raccogliendo entrambe le componenti.
    Gli altri prodotti sono rappresentati da latte, uova e miele.
    Per  l'uovo occorre analizzare tutto l'uovo, cioe' tuono e albume
insieme,  dal momento che il Limite Massimo di Residui e' fissato per
l'uovo in toto.
      3.3. Modalita' di prelievo.
    I  quantitativi  indicativi  dei  diversi  tessuti  e prodotti da
prelevare (in grammi o ml) sono schematizzati nella seguente tabella:

=====================================================================
      Mammi|feri    |        Vola|tili    |           Pe|sci|    A|pi
=====================================================================
           |        |            |        |Muscolo +    |   |     |
Muscoli (a)|300     |Muscolo     |100     |cute         |20 |Miele|50
---------------------------------------------------------------------
           |        |Grasso +    |        |             |   |     |
Grasso (b) |50      |cute        |50      |             |   |     |
---------------------------------------------------------------------
Fegato (c) |300     |Fegato      |tutto   |             |   |     |
---------------------------------------------------------------------
Rene       |entrambi|Rene        |entrambi|             |   |     |

    (a) in caso di somministrazione Intramuscolare occorre aggiungere
il  prelievo  del  muscolo  in  corrispondenza del sito o dei siti di
iniezione.
    (b)  nel  caso  del  maiale  il  prelievo  e' di grasso + cute in
proporzioni naturali: vedi punto 3.2.
    (c) per animali di piccola taglia si preleva tutto l'organo.
    Il   prelievo   deve   essere  eseguito  immediatamente  dopo  la
macellazione  e  il  campione  congelato  al piu' presto possibile ed
eventualmente   trasportato   in   seguito   al   Laboratorio   senza
interrompere  la catena del freddo. li' campione viene scongelato nel
Laboratorio  per  poterlo  omogeneizzare  e suddividere in almeno due
aliquote,  una  da  utilizzare  per le analisi e una come campione di
riserva.   Entrambe   vengono   ricongelate  fino  al  momento  delle
determinazioni analitiche.
    Il  miele  viene prelevato dal melario in modo sparso su almeno 5
telaini diversi.
      3.4. Conservazione dei campioni biologici.
    I  campioni  di  materiale biologico devono essere conservati dal
Centro  di  Saggio  fino al momento dell'emissione del rapporto sulla
prova   eseguita,   dopodiche'   possono   essere   distrutti  previa
autorizzazione della Ditta committente.
    4. Metodica.
    Il   metodo  di  analisi  utilizzato  deve  essere  descritto  in
dettaglio,  deve  essere  convalidato  e  deve  essere  in  grado  di
identificare  il/i  residuo/i marker indicato/i in Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea secondo i criteri di:
      specificita';
      linearita';
      precisione;
      limite di rivelazione (LOD);
      limite di quantificazione (LOQ).
    Il  limite  di  quantificazione  deve  normalmente essere pari ad
almeno  la meta' del LMR definito in sede comunitaria (Position Paper
EMEA/CVMP/247/96-FINAL).
Analisi dei risultati.
    I risultati dello studio di deplezione residuale di un medicinale
veterinario  sono  utilizzati  per  definire  un tempo di sospensione
adeguato  affinche'  i  prodotti  di  origine  animale non contengano
residui superiori ai limiti consentiti, In pratica si deve utilizzare
una  sequenza  di  dati  ottenuti  in  un  campione  per prevedere il
comportamento di una popolazione. Epreferibile utilizzare pertanto un
approccio  statistico,  che  garantisca  un  buon risultato di questa
estrapolazione.  Di  questo approccio bisogna essere gia' consapevoli
all'atto  della stesura del protocollo, nonche' dell'esecuzione della
prova,  soprattutto  per quanto riguarda la numerosita' degli animali
per gruppo e dei punti di prelievo.
    Per  calcolare  il  tempo  di sospensione i risultati della prova
sperimentale  devono  essere  elaborati secondo quanto previsto dalle
linee  guida  europee,  utilizzando i seguenti software reperibili su
http://www.emea.eu.int/index/indexv1.htm:
      EMEA/CVMP/563/02  Updated Application Software relating to Note
for  Guidance on Approach towards Harmonisation of Withdrawal Periods
for Meat;
      EMEA/CVMP/231/00  Rev.  1 Updated Application Software relating
to  Note for Guidance for the Determination of Withdrawal Periods for
Milk.
    Nel  caso  non  sia  possibile  effettuare  un'analisi statistica
soddisfacente  si ricorda che il tempo di sospensione verra' definito
considerando  il  tempo  di  sacrificio in cui i residui rintracciati
sono  inferiori  al  valore  di  MRL  in  tutti  i tessuti o campioni
analizzati  e  maggiorando questo tempo del 10-30%, come indicato nel
documento  EMEA/CVMP/036/95  Final «Approach towards harmonisation of
withdrawal periods».