Art. 3. Limitatamente alle materie oggetto del presente decreto, il Ministro e' inoltre delegato: a) a costituire commissioni di studio e consulenza e gruppi di lavoro; b) a designare Rappresentanti della Presidenza del Consiglio de Ministri in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro ed altri organismi di studio tecnico-amministrativi e consultivi, operanti presso altre amministrazioni ed istituzioni; c) a convocare la Conferenza dei Capi di gabinetto, ai sensi dell'art. 24, comma 5, secondo periodo, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4 settembre 2002.