Art. 3.

  Limitatamente   alle  materie  oggetto  del  presente  decreto,  il
Ministro e' inoltre delegato:
    a) a  costituire  commissioni  di studio e consulenza e gruppi di
lavoro;
    b) a  designare  Rappresentanti della Presidenza del Consiglio de
Ministri  in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro ed altri
organismi  di  studio  tecnico-amministrativi  e consultivi, operanti
presso altre amministrazioni ed istituzioni;
    c) a  convocare  la  Conferenza  dei  Capi di gabinetto, ai sensi
dell'art.  24,  comma  5, secondo periodo, del decreto del Presidente
del  Consiglio  dei Ministri in data 23 luglio 2002, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4 settembre 2002.