Art. 2.
                       Studio di settore TG36U
  1.  Lo  studio  di  settore TG36U (ristoranti, trattorie, pizzerie,
osterie  e  birrerie con cucina, codice attivita' 55.30.A; servizi di
ristorazione  in  self-service,  codice attivita' 55.30.B; ristoranti
con  annesso  intrattenimento e spettacolo, codice attivita' 55.30.C;
ristorazione  con  preparazione  di cibi da asporto, codice attivita'
55.30.2),  approvato  con  decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 17 marzo 2005, si applica anche ai contribuenti che svolgono,
unitamente  alle  predette  attivita',  una  o  piu'  delle  seguenti
attivita' complementari:
    a) bar e caffe', codice attivita' 55.40.A;
    b) bottiglierie   ed   enoteche   con   somministrazione,  codice
attivita' 55.40.B;
    c) bar, caffe' con intrattenimento e spettacolo, codice attivita'
55.40.C;
    d) gelaterie e pasticcerie con somministrazione, codice attivita'
55.30.4.
  2.  Il  comma 1 si applica, in presenza di attivita' complementari,
se  i  ricavi  delle  attivita'  oggetto dello studio sono prevalenti
rispetto quelli derivanti dall'insieme delle attivita' complementari.
  3. Lo studio di settore TG36U si applica, alle condizioni stabilite
nei   precedenti  commi,  anche  in  presenza  di  ricavi,  ancorche'
prevalenti, provenienti dall'attivita' di vendita di beni soggetti ad
aggio  e  ricavo  fisso,  ad  esclusione  di  quelli  derivanti dalla
vendita,  in  base a contratti estimatori, di giornali, di libri e di
periodici,  anche su supporto audiovideomagnetici, dalla rivendita di
carburanti nonche' dalla cessione di generi di monopolio.
  4.  Nelle  ipotesi  di  cui  ai commi precedenti non si applicano i
criteri  approvati  con  decreto  del  Ministro dell'economia e delle
finanze 25 marzo 2002.