Art. 2.
  1.   Le   specialita'   medicinali,   contenenti   principi  attivi
appartenenti alla classe S5 - Sottoclasse: Altri agenti mascheranti -
Plasma    expanders,    non   devono   riportare   sull'etichettatura
dell'imballaggio  esterno  il pittogramma, di cui all'art. 1, comma 3
lettera a) del presente decreto.
  2.  Il  foglio illustrativo delle specialita' medicinali, di cui al
comma  precedente, deve riportare al paragrafo Avvertenze speciali la
frase:  «Attenzione  per chi pratica attivita' sportiva: il principio
attivo  contenuto in questa preparazione e' incluso nella lista delle
sostanze vietate per doping».
  3.  Le  specialita'  medicinali per uso topico, ivi comprese quelle
per  uso  dermatologico, oculistico, rinologico, odontostomatologico,
contenenti principi attivi, appartenenti alle classi S5 - Diuretici e
agenti  mascheranti  e  S6  - Stimolanti, di cui al decreto 13 aprile
2005,   non   devono  riportare  sull'etichettatura  dell'imballaggio
esterno  il  pittogramma,  di cui all'art. 1, comma 3, lettera a) del
presente decreto.
  4.  Il  foglio illustrativo delle specialita' medicinali, di cui al
comma  precedente, deve riportare al paragrafo Avvertenze speciali la
frase:  «Attenzione  per  chi  svolge attivita' sportive: il prodotto
contiene  sostanze  vietate  per  doping.  E  'vietata  un'assunzione
diversa,  per  schema  posologico  e  per via di somministrazione, da
quelle riportate».
  5.   Le   specialita'  medicinali  contenenti  l'eccipiente  alcool
etilico,  non  devono  riportare  sull'etichettatura dell'imballaggio
esterno  il  pittogramma  di  cui all'art. 1, comma 3, lettera a) del
presente decreto.
  6.  Il  foglio illustrativo delle specialita' medicinali, di cui al
comma  precedente,  deve  riportare  la seguente Avvertenza speciale:
«Per  chi  svolge  attivita' sportiva, l'uso di medicinali contenenti
alcool  etilico  puo'  determinare  positivita' ai test antidoping in
rapporto  ai  limiti  di concentrazione alcolemica indicata da alcune
federazioni sportive».
  7.  I  titolari  di AIC sono tenuti ad applicare le disposizioni di
cui  ai  precedenti  commi  a  partire  dai  lotti  prodotti  dopo il
novantesimo  giorno  dall'entrata  in vigore del presente decreto. E'
autorizzato lo smaltimento delle confezioni prodotte anteriormente al
termine sopra indicato fino alla naturale scadenza delle stesse.
  8.  La documentazione relativa alle domande di AIC, di variazione o
di  rinnovo, presentate a partire dall'entrata in vigore del presente
decreto,  deve essere conforme alle disposizioni di cui ai precedenti
commi.