Art. 2. 1. Le specialita' medicinali, contenenti principi attivi appartenenti alla classe S5 - Sottoclasse: Altri agenti mascheranti - Plasma expanders, non devono riportare sull'etichettatura dell'imballaggio esterno il pittogramma, di cui all'art. 1, comma 3 lettera a) del presente decreto. 2. Il foglio illustrativo delle specialita' medicinali, di cui al comma precedente, deve riportare al paragrafo Avvertenze speciali la frase: «Attenzione per chi pratica attivita' sportiva: il principio attivo contenuto in questa preparazione e' incluso nella lista delle sostanze vietate per doping». 3. Le specialita' medicinali per uso topico, ivi comprese quelle per uso dermatologico, oculistico, rinologico, odontostomatologico, contenenti principi attivi, appartenenti alle classi S5 - Diuretici e agenti mascheranti e S6 - Stimolanti, di cui al decreto 13 aprile 2005, non devono riportare sull'etichettatura dell'imballaggio esterno il pittogramma, di cui all'art. 1, comma 3, lettera a) del presente decreto. 4. Il foglio illustrativo delle specialita' medicinali, di cui al comma precedente, deve riportare al paragrafo Avvertenze speciali la frase: «Attenzione per chi svolge attivita' sportive: il prodotto contiene sostanze vietate per doping. E 'vietata un'assunzione diversa, per schema posologico e per via di somministrazione, da quelle riportate». 5. Le specialita' medicinali contenenti l'eccipiente alcool etilico, non devono riportare sull'etichettatura dell'imballaggio esterno il pittogramma di cui all'art. 1, comma 3, lettera a) del presente decreto. 6. Il foglio illustrativo delle specialita' medicinali, di cui al comma precedente, deve riportare la seguente Avvertenza speciale: «Per chi svolge attivita' sportiva, l'uso di medicinali contenenti alcool etilico puo' determinare positivita' ai test antidoping in rapporto ai limiti di concentrazione alcolemica indicata da alcune federazioni sportive». 7. I titolari di AIC sono tenuti ad applicare le disposizioni di cui ai precedenti commi a partire dai lotti prodotti dopo il novantesimo giorno dall'entrata in vigore del presente decreto. E' autorizzato lo smaltimento delle confezioni prodotte anteriormente al termine sopra indicato fino alla naturale scadenza delle stesse. 8. La documentazione relativa alle domande di AIC, di variazione o di rinnovo, presentate a partire dall'entrata in vigore del presente decreto, deve essere conforme alle disposizioni di cui ai precedenti commi.