Art. 3.
  1.  La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo
alla   pubblicazione   nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.
  2.  Il  Ministero  delle  attivita' produttive o il Ministero delle
infrastrutture e trasporti, si riservano la verifica della permanenza
dei   requisiti  di  cui  alla  presente  autorizzazione  provvisoria
disponendo appositi controlli.
  3.  Qualsiasi  variazione  dello  stato  di  diritto  o  di  fatto,
rilevante  ai  fini  del  mantenimento  dei requisiti di cui al comma
precedente, deve essere tempestivamente comunicata al Ministero delle
attivita'  produttive  -  Direzione  generale  sviluppo  produttivo e
competitivita' - Ispettorato Tecnico Ufficio F2.
  4.  Nel  caso  in cui, nel corso dell'attivita' anche a seguito dei
previsti  controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacita'
tecniche  e  professionali,  si  procede  alla  revoca della presente
autorizzazione provvisoria.
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 7 giugno 2005


                                             Il direttore generale
                                           per lo sviluppo produttivo
                                               e la competitività
                                                       Goti


     Il direttore generale
per la navigazione e il  trasporto
       marittimo interno
          Provinciali