Art. 3. 1. La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Il Ministero delle attivita' produttive o il Ministero delle infrastrutture e trasporti, si riservano la verifica della permanenza dei requisiti di cui alla presente autorizzazione provvisoria disponendo appositi controlli. 3. Qualsiasi variazione dello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti di cui al comma precedente, deve essere tempestivamente comunicata al Ministero delle attivita' produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato Tecnico Ufficio F2. 4. Nel caso in cui, nel corso dell'attivita' anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacita' tecniche e professionali, si procede alla revoca della presente autorizzazione provvisoria. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 giugno 2005 Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività Goti Il direttore generale per la navigazione e il trasporto marittimo interno Provinciali