IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

  In  base  alle  attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel
seguito del presente provvedimento,
                              Dispone:
1. Ambito di applicazione.
  1.1.  Ai  sensi  dell'art. 27 della legge 18 aprile 2005, n. 62, il
recupero  degli  importi delle imposte non corrisposte dalle societa'
per  azioni  a partecipazione pubblica maggioritaria, di cui all'art.
22  della legge 8 giugno 1990, n. 142, che hanno fruito del regime di
esenzione  fiscale  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  70,  della legge
28 dicembre 1995, n. 549, e dell'art. 66, comma 14, del decreto-legge
30 agosto  1993,  n.  331, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 ottobre   1993,   n.   427   (di   seguito  denominate:  «societa'
beneficiarie»),  e'  effettuato  secondo  le  modalita' stabilite dal
presente provvedimento.
2. Comunicazione degli enti locali.
  2.1.  Entro  il termine previsto dall'art. 27, comma 2, della legge
n.  62  del  2005,  gli  enti  locali, di cui all'art. 22 della legge
8 giugno  1990,  n.  142,  individuano  le societa' beneficiarie e ne
comunicano  i  relativi  dati  alle  direzioni regionali dell'Agenzia
delle  entrate,  territorialmente  competenti  in  base  al domicilio
fiscale dell'ente locale, utilizzando l'apposito prospetto annesso al
presente provvedimento (allegato 1).
  2.2.  La  comunicazione  di  cui al punto 2.1. e' consegnata a mano
ovvero  inviata  a  mezzo  raccomandata  con  avviso  di ricevimento,
utilizzando  una  normale  busta  di corrispondenza, sulla quale sono
apposte,  in  carattere evidente, la denominazione dell'ente locale e
la   dicitura  «Comunicazione  ai  sensi  dell'art.  27  della  legge
18 aprile 2005, n. 62».
3. Modalita' di presentazione delle dichiarazioni.
  3.1.  Le societa' beneficiarie, entro il medesimo termine di cui al
punto  2.1.,  presentano  alle direzioni regionali dell'Agenzia delle
entrate,  territorialmente competenti in base al rispettivo domicilio
fiscale,  le  dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta
nei quali hanno fruito del regime di esenzione fiscale.
  3.2.  In  caso  di  fusioni,  trasformazioni  o di altre operazioni
straordinarie,  gli  adempimenti di cui al punto 3.1. sono effettuati
dai soggetti risultanti dalle predette operazioni.
  3.3. Le dichiarazioni dei redditi sono redatte su modello cartaceo,
conforme   a   quello  approvato  per  ciascun  periodo  d'imposta  e
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale,  disponibile  anche  sul sito
internet      dell'Agenzia      delle      entrate     all'indirizzo:
http://www.agenziaentrate.it/modulistica/dichiarazione/index.htm, nel
rispetto,  in fase di stampa, delle caratteristiche tecniche indicate
nei relativi provvedimenti di approvazione.
  3.4.  Le  dichiarazioni  dei  redditi sono consegnate a mano ovvero
inviate  a  mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, utilizzando
una  normale  busta  di  corrispondenza  sulla quale sono apposte, in
carattere  evidente,  la  denominazione  della  societa',  il  codice
fiscale/partita IVA e la seguente indicazione «Dichiarazioni ai sensi
dell'art. 27 della legge 18 aprile 2005, n. 62».
4. Recupero degli importi delle imposte non corrisposte.
  4.1.  Le  somme  complessivamente  dovute  a  seguito  di  notifica
dell'avviso  di  accertamento previsto dal comma 5 dell'art. 27 della
legge 18 aprile 2005, n. 62, sono versate dalle societa' beneficiarie
utilizzando  il  modello  di pagamento unificato (mod. F24), entro il
termine  previsto  per  la  proposizione  del ricorso. Con successivo
provvedimento sono istituiti appositi codici tributo.
  4.2.  In  assenza del versamento previsto al precedente punto 4.1.,
ovvero  in  caso  di  versamento  parziale,  l'Agenzia  delle entrate
procede  alla  riscossione  coattiva  delle  somme dovute, maggiorate
degli  ulteriori  interessi  maturati,  con le modalita' previste dal
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Motivazioni.
  L'art.  27,  comma  1,  della  legge  18 aprile  2005, n. 62 (Legge
comunitaria  2004) ha disposto il recupero, a cura dell'Agenzia delle
entrate,  degli  aiuti  di Stato dichiarati illegittimi con decisione
della  Commissione  delle  Comunita' Europee 2003/193/CE del 5 giugno
2002, in relazione all'esenzione fiscale resa disponibile per effetto
dell'art.  3,  comma  70,  della  legge  28 dicembre  1995,  n. 549 e
dell'art.  66,  comma  14,  del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427,
in  favore delle societa' per azioni costituite ai sensi dell'art. 22
della legge 8 giugno 1990, n. 142.
  In  attuazione  del  comma  6  del  citato  art.  27,  il  presente
provvedimento  disciplina  le modalita' applicative degli adempimenti
posti  a carico degli enti locali e delle societa' beneficiarie degli
aiuti dichiarati illegittimi dall'Esecutivo comunitario.
  E'  stabilito  che  gli  enti  locali  comunichino  alle competenti
direzioni   regionali  dell'Agenzia  delle  entrate  le  informazioni
relative  alle societa' per azioni beneficiarie della c.d. «moratoria
fiscale», utilizzando il modello allegato al presente provvedimento.
  E'  inoltre  previsto  che le societa' che hanno fruito degli aiuti
presentino  presso le competenti direzioni regionali le dichiarazioni
dei  redditi  relative  ai periodi di imposta in cui l'aiuto e' stato
fruito.
  A  seguito  della notifica dell'avviso di accertamento previsto dal
comma  5 dello stesso art. 27, le societa' beneficiarie effettuano il
versamento  delle somme complessivamente dovute, tramite modello F24,
utilizzando   appositi  codici  tributo  che  saranno  istituiti  con
separato provvedimento.
  Nei  casi  di  mancato  o  parziale versamento degli importi dovuti
l'Agenzia  delle  entrate procede alla riscossione coattiva, ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.
Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.
  Decreto  legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art.
66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a);
art. 73, comma 4);
  Decreto  del  Ministro  delle  finanze 28 dicembre 2000, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001;
  Regolamento   di   amministrazione   dell'Agenzia   delle  entrate,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art.
2, comma 1);
  Statuto  dell'Agenzia  delle  entrate,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma
1).
                Disciplina normativa di riferimento.
  Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
  Legge  8 giugno 1990, n. 142, recante l'ordinamento delle autonomie
locali;
  Decreto-legge    30 agosto    1993,   n.   331,   convertito,   con
modificazioni,   dalla   legge   29 ottobre  1993,  n.  427,  recante
disposizioni  per  l'armonizzazione di talune imposte e modificazioni
di disposizioni agevolative;
  Legge   28 dicembre   1995,   n.   549,   concernente   misure   di
razionalizzazione della finanza pubblica;
  Legge  18 aprile  2005,  n.  62, (art. 27) recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee. Legge Comunitaria 2004.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

    Roma, 1° giugno 2005

                                   Il direttore dell'Agenzia: Ferrara