IL DIRETTORE GENERALE
             della sanita' veterinaria e degli alimenti

  Visto  l'art.  6  della  legge  30 aprile  1962, n. 283, modificato
dall'art.  4  della  legge  26 febbraio  1963, n. 441, concernente la
disciplina igienica degli alimenti;
  Vista la circolare del Ministero della sanita' 3 settembre 1990, n.
20   (S.O.   Gazzetta  Ufficiale  n.  216  del  15  settembre  1990),
concernente  «Aspetti  applicativi  delle norme vigenti in materia di
registrazione dei presidi sanitari»;
  Visto  il  decreto  legislativo  del  17 marzo  1995,  n.  194,  di
attuazione  della  direttiva  91/414/CEE,  relativo all'immissione in
commercio   di   prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del
Ministero  della  sanita'  10 giugno  1995,  n.  17,  concernente gli
aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di
prodotti fitosanitari;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 23 aprile
2001,  n.  290,  concernente  il  regolamento  di semplificazione dei
procedimenti  di  autorizzazione  alla produzione, alla immissione in
commercio  ed  alla  vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi
coadiuvanti;
  Visto   in   particolare  il  comma  3  dell'art.  11  del  decreto
legislativo  n.  290/2001 secondo il quale le domande per ottenere il
rinnovo  devono  essere  presentate  non oltre il sessantesimo giorno
precedente la data di scadenza dell'autorizzazione;
  Visto  il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed
integrato   dal  decreto  legislativo  28 luglio  2004,  n.  260,  di
attuazione  delle  direttive  1999/45/CE  e  2001/60/CE relative alla
classificazione,  all'imballaggio  e  all'etichettatura dei preparati
pericolosi;
  Visti  i  decreti  con  i  quali  i prodotti fitosanitari riportati
nell'allegato   al   presente   decreto   sono  stati  registrati  ed
autorizzati  ad essere immessi in commercio per un numero limitato di
anni, ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, art. 5;
  Rilevato  che  per  i  prodotti fitosanitari di cui all'allegato le
imprese titolari delle registrazioni non hanno presentato nei termini
previsti dalla normativa vigente le domande di rinnovo;
  Ritenuto  di procedere alla revoca delle registrazioni dei prodotti
riportati   nell'allegato   al  presente  decreto,  a  partire  dalle
rispettive date di scadenza;
                              Decreta:
  1.  Sono  revocate, a partire dalle rispettive date di scadenza, le
autorizzazioni   all'immissione   in  commercio  ed  all'impiego  dei
prodotti fitosanitari indicati nell'allegato al presente decreto.
  2.  La  commercializzazione  e  l'utilizzo delle scorte giacenti in
commercio dei prodotti fitosanitari riportati in allegato al presente
decreto  e'  consentita  per  un  periodo di 12 mesi a far data dalla
scadenza di ciascun prodotto.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica   italiana   e  avra'  valore  di  notifica  alle  imprese
interessate.
    Roma, 31 maggio 2005
                                     Il direttore generale: Marabelli