Art. 2.
  1.   Ai  fini  dell'attuazione  di  quanto  disposto  dal  presente
provvedimento,  il gruppo di coordinamento della commissione provvede
a  convocare,  di  norma presso la sede del Ministero dell'ambiente e
della  tutela  del  territorio  e  secondo  le modalita' che riterra'
opportune,   il  Consiglio  economico  e  sociale  per  le  politiche
ambientali  -  CESPA,  il Consiglio nazionale dei consumatori e degli
utenti   e   le   associazioni  nazionale  di  protezione  ambientale
individuate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio ai sensi dell'art. 13 della succitata legge 8 luglio 1986,
n.  349,  cosi'  come  integrato  dall'art.  17,  comma 3 della legge
23 marzo 2001, n. 93.
  2.  Il  gruppo  di  coordinamento  terra' conto delle indicazioni e
delle  osservazioni  degli  organismi  e delle associazioni di cui al
comma  1  dell'art.  1  del  presente  decreto e le trasmettera' alla
Commissione  ai  fini  della predisposizione degli schemi dei decreti
legislativi   di   riordino,   coordinamento  ed  integrazione  delle
disposizioni legislative, anche mediante la redazione di testi unici,
nei seguenti settori e materie:
    gestione dei rifiuti e bonifica dei siti contaminati;
    tutela  delle  acque  dall'inquinamento  e gestione delle risorse
idriche;
    difesa del suolo e lotta alla desertificazione;
    gestione   delle   aree   protette,   conservazione   e  utilizzo
sostenibile degli esemplari di specie protette di flora e fauna;
    tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente;
    procedure  per la valutazione di impatto ambientale (VIA), per la
valutazione   ambientale  strategica  (VAS)  e  per  l'autorizzazione
ambientale integrata (IPPC);
    tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 7 giugno 2005
                                                Il Ministro: Matteoli