Art. 2. 1. Ai fini dell'attuazione di quanto disposto dal presente provvedimento, il gruppo di coordinamento della commissione provvede a convocare, di norma presso la sede del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e secondo le modalita' che riterra' opportune, il Consiglio economico e sociale per le politiche ambientali - CESPA, il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti e le associazioni nazionale di protezione ambientale individuate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ai sensi dell'art. 13 della succitata legge 8 luglio 1986, n. 349, cosi' come integrato dall'art. 17, comma 3 della legge 23 marzo 2001, n. 93. 2. Il gruppo di coordinamento terra' conto delle indicazioni e delle osservazioni degli organismi e delle associazioni di cui al comma 1 dell'art. 1 del presente decreto e le trasmettera' alla Commissione ai fini della predisposizione degli schemi dei decreti legislativi di riordino, coordinamento ed integrazione delle disposizioni legislative, anche mediante la redazione di testi unici, nei seguenti settori e materie: gestione dei rifiuti e bonifica dei siti contaminati; tutela delle acque dall'inquinamento e gestione delle risorse idriche; difesa del suolo e lotta alla desertificazione; gestione delle aree protette, conservazione e utilizzo sostenibile degli esemplari di specie protette di flora e fauna; tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente; procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA), per la valutazione ambientale strategica (VAS) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC); tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 giugno 2005 Il Ministro: Matteoli