Art. 2. 1. Il commissario delegato predispone, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, un cronoprogramma delle attivita' da porre in essere, articolato in relazione alle diverse tipologie d'azione e cadenzato su base mensile. Tale cronoprogramma sara' trasmesso al Comitato di alta sorveglianza istituito dall'art. 3 del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, al Registro italiano dighe ed al Dipartimento della protezione civile. 2. Entro dieci giorni dalla scadenza di ciascuna attivita' prevista nel cronoprogramma, il commissario delegato comunica al Comitato di alta sorveglianza ed al Registro italiano dighe lo stato di avanzamento del programma, evidenziando e giustificando gli eventuali scostamenti, nonche' indicando le misure che saranno adottate dal commissario medesimo per ricondurre la realizzazione degli interventi nei tempi stabiliti dal cronoprogramma di cui al comma 1.