Art. 2.
  1.  Il  commissario  delegato predispone, entro trenta giorni dalla
data   di  pubblicazione  della  presente  ordinanza  nella  Gazzetta
Ufficiale   della   Repubblica   italiana,  un  cronoprogramma  delle
attivita'  da  porre  in essere, articolato in relazione alle diverse
tipologie  d'azione  e cadenzato su base mensile. Tale cronoprogramma
sara'  trasmesso al Comitato di alta sorveglianza istituito dall'art.
3   del   decreto-legge   29 marzo   2004,   n.  79  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  28 maggio  2004,  n.  139,  al Registro
italiano dighe ed al Dipartimento della protezione civile.
  2. Entro dieci giorni dalla scadenza di ciascuna attivita' prevista
nel  cronoprogramma,  il commissario delegato comunica al Comitato di
alta   sorveglianza  ed  al  Registro  italiano  dighe  lo  stato  di
avanzamento del programma, evidenziando e giustificando gli eventuali
scostamenti,  nonche'  indicando  le  misure che saranno adottate dal
commissario medesimo per ricondurre la realizzazione degli interventi
nei tempi stabiliti dal cronoprogramma di cui al comma 1.