Art. 3. 1. Per l'espletamento delle attivita' di cui alla presente ordinanza il commissario delegato si avvale delle strutture del Servizio integrato infrastrutture e trasporti Toscana - Umbria - Settore infrastrutture. Il commissario delegato puo', qualora ritenuto necessario per la celere realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, affidare la progettazione degli interventi all'esterno anche avvalendosi, ove necessario, delle deroghe di cui al successivo art. 4. 2. Per gli interventi di messa in sicurezza il commissario delegato nomina un responsabile del procedimento da individuarsi nell'ambito del Servizio integrato infrastrutture e trasporti di cui al precedente comma 1 al quale, nell'ambito della vigenza temporale dello stato di emergenza, e' riconosciuto un compenso forfetario annuo lordo pari al trenta per cento dell'indennita' di posizione in godimento. Il commissario delegato, nell'ambito delle iniziative intraprese per la messa in sicurezza delle dighe di cui alla presente ordinanza, e' autorizzato ad avvalersi di un numero massimo di tre unita' di personale prescelte nell'ambito del Servizio integrato infrastrutture e trasporti Toscana - Umbria, a cui potranno essere corrisposti compensi per lavoro straordinario effettivamente reso fino ad un massimo di settanta ore mensili oltre i limiti previsti dalla vigente normativa. Al personale della struttura commissariale sono, inoltre, corrisposti i rimborsi per le spese di missione nonche' il rimborso degli oneri per l'utilizzo del mezzo proprio previa espressa autorizzazione commissariale. Per le finalita' di cui alla presente ordinanza il commissario delegato puo', altresi', stipulare fino ad un massimo di 2 contratti di consulenza, per un importo massimo fino a complessivi 20.000 cadauno, con esperti aventi comprovata esperienza e professionalita' nelle materie attinenti agli interventi di cui alla presente ordinanza. 3. Il presidente del Registro italiano dighe con proprio provvedimento individua, nell'ambito dell'ufficio periferico territorialmente competente, il personale preposto alle attivita' di istruttoria per l'approvazione tecnica dei progetti e del monitoraggio degli interventi in fase di esecuzione di cui alla presente ordinanza fino ad un massimo di tre unita'. Al predetto personale, qualora titolare di qualifica dirigenziale, sara' corrisposto un compenso forfetario annuo pari al 30% dell'indennita' di posizione in godimento, altresi' il personale non dirigenziale potra' essere autorizzato a svolgere prestazioni di lavoro straordinario fino ad un massimo di settanta ore mensili-procapite, effettivamente reso, oltre i limiti previsti dalla vigente normativa. Al personale dirigenziale e non dirigenziale inviato in missione ed espressamente autorizzato ad utilizzare il mezzo proprio saranno corrisposti i relativi rimborsi di legge. 4. Con le medesime modalita' il presidente del Registro italiano dighe individua fino ad un massimo di tre unita' di personale dirigenziale e fino ad un massimo di due unita' di personale non dirigenziale da impiegarsi nello svolgimento delle attivita' tecniche ed amministrative degli uffici della sede centrale del medesimo Registro italiano dighe connesse con l'approvazione dei progetti degli interventi di cui alla presente ordinanza ai quali sara' corrisposto il trattamento economico previsto dal precedente comma 3. 5. In ragione dei compiti affidati al commissario delegato di cui alla presente ordinanza, nominato per la messa in sicurezza delle grandi dighe ai sensi del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, e' corrisposta al medesimo commissario - direttore del Settore infrastrutture del servizio integrato infrastrutture e trasporti una indennita' onnicomprensiva, ad eccezione del solo trattamento di missione, di entita' pari al venti per cento del trattamento economico in godimento.