Art. 3.
  1.   Per  l'espletamento  delle  attivita'  di  cui  alla  presente
ordinanza  il  commissario  delegato  si  avvale  delle strutture del
Servizio  integrato  infrastrutture  e  trasporti  Toscana - Umbria -
Settore   infrastrutture.   Il  commissario  delegato  puo',  qualora
ritenuto  necessario  per la celere realizzazione degli interventi di
messa  in  sicurezza,  affidare  la  progettazione  degli  interventi
all'esterno  anche  avvalendosi, ove necessario, delle deroghe di cui
al successivo art. 4.
  2. Per gli interventi di messa in sicurezza il commissario delegato
nomina  un  responsabile del procedimento da individuarsi nell'ambito
del   Servizio   integrato  infrastrutture  e  trasporti  di  cui  al
precedente  comma  1  al  quale,  nell'ambito della vigenza temporale
dello  stato  di  emergenza,  e'  riconosciuto un compenso forfetario
annuo  lordo pari al trenta per cento dell'indennita' di posizione in
godimento.  Il  commissario  delegato,  nell'ambito  delle iniziative
intraprese per la messa in sicurezza delle dighe di cui alla presente
ordinanza,  e'  autorizzato  ad avvalersi di un numero massimo di tre
unita'  di  personale  prescelte  nell'ambito  del Servizio integrato
infrastrutture  e  trasporti  Toscana - Umbria, a cui potranno essere
corrisposti  compensi  per  lavoro  straordinario effettivamente reso
fino  ad  un  massimo di settanta ore mensili oltre i limiti previsti
dalla  vigente  normativa. Al personale della struttura commissariale
sono,  inoltre,  corrisposti  i  rimborsi  per  le  spese di missione
nonche'  il  rimborso  degli  oneri  per l'utilizzo del mezzo proprio
previa espressa autorizzazione commissariale. Per le finalita' di cui
alla  presente  ordinanza  il  commissario  delegato  puo', altresi',
stipulare  fino  ad  un  massimo di 2 contratti di consulenza, per un
importo massimo fino a complessivi 20.000 cadauno, con esperti aventi
comprovata esperienza e professionalita' nelle materie attinenti agli
interventi di cui alla presente ordinanza.
  3.   Il   presidente   del  Registro  italiano  dighe  con  proprio
provvedimento    individua,   nell'ambito   dell'ufficio   periferico
territorialmente  competente, il personale preposto alle attivita' di
istruttoria   per   l'approvazione   tecnica   dei   progetti  e  del
monitoraggio  degli  interventi  in  fase  di  esecuzione di cui alla
presente  ordinanza  fino  ad  un  massimo di tre unita'. Al predetto
personale,   qualora   titolare   di  qualifica  dirigenziale,  sara'
corrisposto  un compenso forfetario annuo pari al 30% dell'indennita'
di  posizione  in  godimento,  altresi' il personale non dirigenziale
potra'   essere   autorizzato   a   svolgere  prestazioni  di  lavoro
straordinario  fino  ad un massimo di settanta ore mensili-procapite,
effettivamente reso, oltre i limiti previsti dalla vigente normativa.
Al  personale  dirigenziale e non dirigenziale inviato in missione ed
espressamente  autorizzato  ad  utilizzare  il  mezzo proprio saranno
corrisposti i relativi rimborsi di legge.
  4.  Con  le  medesime modalita' il presidente del Registro italiano
dighe  individua  fino  ad  un  massimo  di  tre  unita' di personale
dirigenziale  e  fino  ad  un  massimo di due unita' di personale non
dirigenziale da impiegarsi nello svolgimento delle attivita' tecniche
ed  amministrative  degli  uffici  della  sede  centrale del medesimo
Registro  italiano  dighe  connesse  con  l'approvazione dei progetti
degli  interventi  di  cui  alla  presente  ordinanza  ai quali sara'
corrisposto il trattamento economico previsto dal precedente comma 3.
  5.  In  ragione dei compiti affidati al commissario delegato di cui
alla  presente  ordinanza,  nominato  per la messa in sicurezza delle
grandi  dighe  ai  sensi  del  decreto-legge  29 marzo  2004,  n.  79
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, e'
corrisposta   al   medesimo   commissario  -  direttore  del  Settore
infrastrutture  del servizio integrato infrastrutture e trasporti una
indennita'  onnicomprensiva,  ad  eccezione  del  solo trattamento di
missione,  di  entita'  pari  al  venti  per  cento  del  trattamento
economico in godimento.