Art. 4.
  1. Per il compimento nei termini di somma urgenza, delle iniziative
previste   dalla  presente  ordinanza  il  commissario  delegato,  e'
autorizzato,  ove  ritenuto  indispensabile e sulla base di specifica
motivazione,   a   derogare,   nel  rispetto  dei  principi  generali
dell'ordinamento  giuridico  e  della  direttiva  del  Presidente del
Consiglio   dei   Ministri   del   22 ottobre   2004,  alle  seguenti
disposizioni normative:
    legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato f), art. 378;
    regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modifiche ed
integrazioni, articoli 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21,
58 e 81;
    regio  decreto  23 maggio  1924,  n.  827 e successive modifiche,
articoli 38, 39, 40, 41, 42, 105, 117 e 119;
    regio  decreto  27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche ed
integrazioni, articoli 218, 244 e 345;
    decreto-legge 27 giugno 1985 convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 1985, n. 431, articoli 1-ter e 1-quinquies;
    decreto-legge    8 agosto    1994,   n.   507   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, art. 1;
    decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, articoli 9 e 10;
    decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
30 giugno  2004,  concernente i criteri per la redazione del progetto
di  gestione  degli invasi ai sensi dell'art. 40, comma 2 del decreto
legislativo  11 maggio  1999,  n.  152,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni,  nel  rispetto  degli obiettivi di qualita' fissati dal
medesimo decreto legislativo;
    legge  11  febbraio  1994,  n.  109,  e  successive  modifiche ed
integrazioni,  articoli 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 19,
20,  21,  22,  23,  24,  25,  26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 37-bis,
37-ter,  37-quater  nonche'  le  disposizioni  di  cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica  21 dicembre  1999, n. 554 per le parti
strettamente  collegate,  e  comunque  nel  rispetto  della direttiva
comunitaria  n.  93/37 e della direttiva del Presidente del Consiglio
dei  Ministri  del  22  ottobre  2004 recante indirizzi in materia di
protezione civile in relazione all'attivita' contrattuale riguardante
gli  appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo
comunitario;
    leggi  regionali  strettamente  connesse  con  l'attuazione degli
interventi previsti nella presente ordinanza.