Art. 4. 1. Per il compimento nei termini di somma urgenza, delle iniziative previste dalla presente ordinanza il commissario delegato, e' autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle seguenti disposizioni normative: legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato f), art. 378; regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modifiche ed integrazioni, articoli 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 58 e 81; regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modifiche, articoli 38, 39, 40, 41, 42, 105, 117 e 119; regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche ed integrazioni, articoli 218, 244 e 345; decreto-legge 27 giugno 1985 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, articoli 1-ter e 1-quinquies; decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, art. 1; decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, articoli 9 e 10; decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 30 giugno 2004, concernente i criteri per la redazione del progetto di gestione degli invasi ai sensi dell'art. 40, comma 2 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto degli obiettivi di qualita' fissati dal medesimo decreto legislativo; legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 37-bis, 37-ter, 37-quater nonche' le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 per le parti strettamente collegate, e comunque nel rispetto della direttiva comunitaria n. 93/37 e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 recante indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attivita' contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario; leggi regionali strettamente connesse con l'attuazione degli interventi previsti nella presente ordinanza.