Art. 5. 1. Per il perseguimento delle finalita' di cui alla presente ordinanza il commissario delegato potra' utilizzare le risorse che si renderanno disponibili a seguito del riparto delle somme stanziate dal decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139. A tal fine e' autorizzata l'apertura di una contabilita' speciale di tesoreria sulla quale confluiranno le relative risorse finanziarie.