Art. 5.
  1.  Per  il  perseguimento  delle  finalita'  di  cui alla presente
ordinanza il commissario delegato potra' utilizzare le risorse che si
renderanno  disponibili  a  seguito del riparto delle somme stanziate
dal   decreto-legge   29 marzo   2004,   n.   79,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  28 maggio  2004,  n. 139. A tal fine e'
autorizzata  l'apertura  di  una  contabilita'  speciale di tesoreria
sulla quale confluiranno le relative risorse finanziarie.