Art. 7.
  1.  Il  Dipartimento  della  protezione  civile e' estraneo ad ogni
rapporto  contrattuale  scaturito  dall'applicazione  della  presente
ordinanza.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 1° giugno 2005
                                            Il Presidente: Berlusconi