Art. 2.
    1. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte giacenti
in  commercio  dei prodotti di cui all'art. 1 del presente decreto e'
consentita  fino  al  31 luglio 2005, conformemente a quanto disposto
dall'art. 4, comma 1, del sopra citato decreto.
    2.  I  titolari  delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari di
cui  all'art.  1  sono  tenuti  ad  adottare ogni iniziativa volta ad
informare  i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari
medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo
smaltimento delle relative scorte.
    Il  presente  decreto sara' notificato in via amministrativa alle
imprese interessate e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
      Roma, 31 maggio 2005
                                     Il direttore generale: Marabelli