Art. 11. Gestione delle situazioni di fatto 1. Ai sensi della legge 2 agosto 2001, n. 333, i dirigenti scolastici possono disporre, con apposito provvedimento motivato, incrementi del numero delle classi dell'istruzione primaria e dell'istruzione secondaria solo in caso di inderogabili necessita' legate all'aumento effettivo del numero degli alunni rispetto alle previsioni, da valutare secondo la normativa in vigore e, in particolare, secondo i criteri ed i parametri di cui al decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331 come modificato ed integrato dal decreto ministeriale 3 giugno 1999, n. 141, dal decreto interministeriale 18 dicembre 2002, n. 131 e dal presente decreto. 2. Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 268 del 22 novembre 2002, i medesimi dirigenti scolastici, nel caso di diminuzione degli alunni rispetto alla previsione, procedono all'accorpamento delle classi secondo le disposizioni citate nel precedente comma. 3. Non sono ammessi sdoppiamenti ne' istituzioni di nuove classi dopo l'inizio dell'anno scolastico. 4. Le variazioni di cui al comma 1 rivestono carattere eccezionale e debbono rivelarsi assolutamente indispensabili per far fronte ad eventuali incrementi di alunni non previsti in sede di determinazione dell'organico di diritto. Le variazioni stesse devono essere formalizzate con provvedimento motivato da comunicare tempestivamente, e comunque non oltre il 10 luglio, al competente direttore regionale e ai CSA di riferimento per i seguiti di competenza e per l'attivazione dei necessari controlli. 5. Ulteriori posti per il funzionamento delle sezioni carcerarie, di quelle ospedaliere e delle attivita' inerenti ai corsi di istruzione per adulti previsti dall'ordinanza ministeriale 29 luglio 1997, n. 455, e dalla direttiva ministeriale 6 febbraio 2001 possono essere attivati in presenza di personale in esubero che non possa essere utilizzato su posti e ore di insegnamento disponibili fino al termine delle attivita' didattiche. 6. L'istituzione di posti di sostegno in deroga al rapporto insegnanti/alunni, di cui all'art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' autorizzata, tenuto anche conto del disposto dell'art. 35, comma 7 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dal direttore generale regionale che assicura comunque le garanzie per gli alunni disabili di cui all'art. 3 della legge n. 104 del 5 febbraio 1992.