Art. 11.
                 Gestione delle situazioni di fatto
  1.  Ai  sensi  della  legge  2 agosto  2001,  n.  333,  i dirigenti
scolastici  possono  disporre,  con  apposito provvedimento motivato,
incrementi   del  numero  delle  classi  dell'istruzione  primaria  e
dell'istruzione  secondaria  solo  in caso di inderogabili necessita'
legate  all'aumento  effettivo  del numero degli alunni rispetto alle
previsioni,  da  valutare  secondo  la  normativa  in  vigore  e,  in
particolare,  secondo  i  criteri  ed  i  parametri di cui al decreto
ministeriale  24 luglio 1998, n. 331 come modificato ed integrato dal
decreto   ministeriale   3 giugno   1999,   n.   141,   dal   decreto
interministeriale 18 dicembre 2002, n. 131 e dal presente decreto.
  2.  Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 268 del 22 novembre 2002, i
medesimi  dirigenti  scolastici, nel caso di diminuzione degli alunni
rispetto  alla  previsione,  procedono  all'accorpamento delle classi
secondo le disposizioni citate nel precedente comma.
  3.  Non  sono  ammessi sdoppiamenti ne' istituzioni di nuove classi
dopo l'inizio dell'anno scolastico.
  4.  Le variazioni di cui al comma 1 rivestono carattere eccezionale
e  debbono  rivelarsi  assolutamente indispensabili per far fronte ad
eventuali incrementi di alunni non previsti in sede di determinazione
dell'organico   di   diritto.  Le  variazioni  stesse  devono  essere
formalizzate     con    provvedimento    motivato    da    comunicare
tempestivamente,  e  comunque  non  oltre il 10 luglio, al competente
direttore  regionale  e  ai  CSA  di  riferimento  per  i  seguiti di
competenza e per l'attivazione dei necessari controlli.
  5.  Ulteriori  posti per il funzionamento delle sezioni carcerarie,
di  quelle  ospedaliere  e  delle  attivita'  inerenti  ai  corsi  di
istruzione  per adulti previsti dall'ordinanza ministeriale 29 luglio
1997,  n. 455, e dalla direttiva ministeriale 6 febbraio 2001 possono
essere  attivati  in  presenza  di personale in esubero che non possa
essere  utilizzato su posti e ore di insegnamento disponibili fino al
termine delle attivita' didattiche.
  6.  L'istituzione  di  posti  di  sostegno  in  deroga  al rapporto
insegnanti/alunni,  di  cui all'art. 40 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e' autorizzata, tenuto anche conto del disposto dell'art. 35,
comma  7 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dal direttore generale
regionale  che  assicura comunque le garanzie per gli alunni disabili
di cui all'art. 3 della legge n. 104 del 5 febbraio 1992.