Art. 14.
                          Oneri finanziari
  1.  Gli  oneri  derivanti  dalle  dotazioni  organiche  di cui alle
tabelle  «A», «B», «C», «D» e «E» gravano sugli ordinari stanziamenti
di   bilancio   di   cui   ai   pertinenti   capitoli  del  Ministero
dell'istruzione,  dell'Universita' e della ricerca. Gravano parimenti
sugli  ordinari  stanziamenti  di  bilancio gli oneri derivanti dalle
dotazioni organiche di cui alla tabella B1.
  Il  presente decreto e' inviato alla Corte dei conti per il visto e
la  registrazione,  ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994,
n. 20.
    Roma, 21 marzo 2005

                                       Il Ministro dell'istruzione
                                     dell'università e della ricerca
                                                 Moratti
Il Ministro dell'economia
     e delle finanze
       Siniscalco

Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 2005
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 164.