Art. 14. Oneri finanziari 1. Gli oneri derivanti dalle dotazioni organiche di cui alle tabelle «A», «B», «C», «D» e «E» gravano sugli ordinari stanziamenti di bilancio di cui ai pertinenti capitoli del Ministero dell'istruzione, dell'Universita' e della ricerca. Gravano parimenti sugli ordinari stanziamenti di bilancio gli oneri derivanti dalle dotazioni organiche di cui alla tabella B1. Il presente decreto e' inviato alla Corte dei conti per il visto e la registrazione, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Roma, 21 marzo 2005 Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca Moratti Il Ministro dell'economia e delle finanze Siniscalco Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 2005 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 164.