Art. 2. Dotazioni provinciali 1. I direttori generali degli uffici scolastici regionali, informate le organizzazioni sindacali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di comparto, provvedono alla ripartizione delle consistenze organiche tra le circoscrizioni provinciali di competenza. L'assegnazione delle risorse e' effettuata con riguardo alle specifiche esigenze ed alle diverse tipologie e condizioni di funzionamento delle istituzioni scolastiche, nonche' alle possibilita' di impiego flessibile delle stesse risorse, in conformita' di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 che detta norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche. Nella determinazione dei contingenti provinciali deve, altresi', tenersi conto delle situazioni di disagio legate a specifiche situazioni locali, con particolare riguardo alle zone montane e alle piccole isole. 2. I direttori generali regionali, previa informativa alle organizzazioni sindacali, possono operare compensazioni tra le dotazioni organiche dei vari gradi di istruzione, nonche' disporre, per far fronte a situazioni ed esigenze di particolare criticita', anche ai fini della prosecuzione di progetti di particolare rilevanza didattica c/o sociale, l'accantonamento di un'aliquota di posti delle dotazioni regionali di cui alle tabelle allegate. 3. Le dotazioni organiche di istituto sono definite dal direttore generale dell'ufficio scolastico regionale su proposta formulata dai dirigenti delle istituzioni scolastiche interessate, sentiti i competenti organi collegiali, nel limite dell'organico regionale assegnato. A tal fine, i Dirigenti scolastici rappresentano, adeguatamente motivandole, al Direttore generale regionale le esigenze definite nel piano dell'offerta formativa e ogni altro elemento ritenuto utile, improntando le proposte a rigorosi criteri di razionalita' e di contenimento della spesa e procurando che, sulla base dell'andamento della popolazione scolastica negli ultimi anni e degli elementi in possesso, la previsione sia rispondente alle reali esigenze e non presenti significativi scostamenti. 4. I direttori generali regionali, una volta acquisite le proposte formulate dai dirigenti scolastici, procedono alle opportune verifiche e controlli ed alla eventuale attivazione di interventi modificativi delle previsioni effettuate dalle singole istituzioni scolastiche, nonche' a rendere definitivi i dati, dandone formale comunicazione alle istituzioni scolastiche interessate e al Sistema informativo.