Art. 2.
                        Dotazioni provinciali
  1.   I   direttori  generali  degli  uffici  scolastici  regionali,
informate   le   organizzazioni   sindacali  firmatarie  del  vigente
contratto   collettivo   nazionale   di   comparto,  provvedono  alla
ripartizione   delle  consistenze  organiche  tra  le  circoscrizioni
provinciali di competenza. L'assegnazione delle risorse e' effettuata
con  riguardo  alle  specifiche  esigenze ed alle diverse tipologie e
condizioni  di  funzionamento  delle istituzioni scolastiche, nonche'
alle  possibilita'  di  impiego  flessibile  delle stesse risorse, in
conformita'  di  quanto  previsto  dal  decreto  del Presidente della
Repubblica  8 marzo  1999,  n.  275  che  detta  norme  in materia di
autonomia  delle  istituzioni  scolastiche.  Nella determinazione dei
contingenti   provinciali   deve,   altresi',   tenersi  conto  delle
situazioni  di  disagio  legate  a  specifiche situazioni locali, con
particolare riguardo alle zone montane e alle piccole isole.
  2.   I   direttori  generali  regionali,  previa  informativa  alle
organizzazioni   sindacali,  possono  operare  compensazioni  tra  le
dotazioni  organiche  dei vari gradi di istruzione, nonche' disporre,
per  far  fronte  a situazioni ed esigenze di particolare criticita',
anche ai fini della prosecuzione di progetti di particolare rilevanza
didattica c/o sociale, l'accantonamento di un'aliquota di posti delle
dotazioni regionali di cui alle tabelle allegate.
  3.  Le  dotazioni organiche di istituto sono definite dal direttore
generale  dell'ufficio scolastico regionale su proposta formulata dai
dirigenti   delle  istituzioni  scolastiche  interessate,  sentiti  i
competenti  organi  collegiali,  nel  limite  dell'organico regionale
assegnato.   A   tal  fine,  i  Dirigenti  scolastici  rappresentano,
adeguatamente   motivandole,   al  Direttore  generale  regionale  le
esigenze  definite  nel  piano  dell'offerta  formativa  e ogni altro
elemento  ritenuto  utile, improntando le proposte a rigorosi criteri
di razionalita' e di contenimento della spesa e procurando che, sulla
base  dell'andamento della popolazione scolastica negli ultimi anni e
degli  elementi in possesso, la previsione sia rispondente alle reali
esigenze e non presenti significativi scostamenti.
  4.  I direttori generali regionali, una volta acquisite le proposte
formulate   dai   dirigenti   scolastici,  procedono  alle  opportune
verifiche  e  controlli  ed  alla eventuale attivazione di interventi
modificativi  delle  previsioni  effettuate dalle singole istituzioni
scolastiche,  nonche'  a  rendere  definitivi i dati, dandone formale
comunicazione  alle  istituzioni scolastiche interessate e al Sistema
informativo.