Art. 6.
Formazione  delle  classi  nelle  scuole  di istruzione secondaria di
                            secondo grado
  1.  Le prime classi di sezioni staccate, scuole coordinate, sezioni
di   diverso   indirizzo   e   specializzazione   anche  sperimentali
funzionanti con un solo corso sono costituite con un numero di alunni
non inferiore a 20.
  2.   Fermo  restando  quanto  previsto  dal  comma  precedente,  e'
consentita la costituzione di classi iniziali articolate in gruppi di
diversi  indirizzi  di  studio, purche' le classi siano formate da un
numero  di  alunni complessivamente non inferiore a 27 e il gruppo di
minore consistenza sia costituito da almeno 12 alunni.
  3.  Nel  caso in cui il numero delle domande di iscrizione a taluni
indirizzi  sia  insufficiente  per  la costituzione di una classe, il
competente   Consiglio   di   istituto   stabilisce   i   criteri  di
redistribuzione   degli   alunni   tra  i  diversi  corsi  di  studio
funzionanti nella stessa scuola, ferma restando la possibilita' degli
stessi  alunni  di  chiedere  l'iscrizione  ad  altri istituti in cui
funzionino   la   sezione,   l'indirizzo  di  specializzazione  o  la
sperimentazione richiesti.
  4.  Le  classi  intermedie  vanno  accorpate  ove  si  preveda  che
funzioneranno  con  un numero di alunni inferiore alla media indicata
dal decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331; parimenti si procede
all'accorpamento  delle  classi  finali  qualora  se  ne  preveda  il
funzionamento con un numero esiguo di alunni, avendo comunque cura di
non frazionare il gruppo classe.
  5.  Per  quanto  non previsto dal presente decreto, si applicano le
disposizioni dei decreti ministeriali n. 331/1998 e n. 141/1999.