Art. 7.
        Dotazione organica dei centri territoriali permanenti
  In attesa di una compiuta e aggiornata disciplina della materia, la
dotazione   organica   assegnata   a   livello  regionale  ai  Centri
territoriali  permanenti  per  l'istruzione  e  la formazione in eta'
adulta  non  puo'  superare  quella  relativa all'organico di diritto
dell'anno scolastico 2003/2004.