Art. 7. Dotazione organica dei centri territoriali permanenti In attesa di una compiuta e aggiornata disciplina della materia, la dotazione organica assegnata a livello regionale ai Centri territoriali permanenti per l'istruzione e la formazione in eta' adulta non puo' superare quella relativa all'organico di diritto dell'anno scolastico 2003/2004.