Art. 8. Sezioni ospedaliere 1. Limitatamente alle sezioni ospedaliere dell'istruzione secondaria di II grado, di cui al decreto interministeriale 28 novembre 2001, n. 168, istituite presso luoghi di cura e di degenza, la determinazione delle dotazioni organiche, sia per gli insegnamenti comuni di cui all'art. 4, comma 3 dello stesso decreto, sia per le aree di indirizzo, e' effettuata esclusivamente nella fase di adeguamento dell'organico alla situazione di fatto.