Art. 8.
                         Sezioni ospedaliere
  1.   Limitatamente   alle   sezioni   ospedaliere   dell'istruzione
secondaria   di   II  grado,  di  cui  al  decreto  interministeriale
28 novembre  2001,  n.  168,  istituite  presso  luoghi  di cura e di
degenza,  la  determinazione  delle  dotazioni organiche, sia per gli
insegnamenti  comuni di cui all'art. 4, comma 3 dello stesso decreto,
sia per le aree di indirizzo, e' effettuata esclusivamente nella fase
di adeguamento dell'organico alla situazione di fatto.