Art. 9.
                   Dotazione organica di sostegno
  1.  La  dotazione organica dei posti di sostegno per l'integrazione
degli  alunni  disabili e' determinata secondo le quantita' riportate
nella   tabella   E   costituente   parte   integrante  del  presente
provvedimento.
  2. I direttori generali regionali determinano la dotazione organica
per  ciascun grado di istruzione, definendo l'organico di diritto nei
limiti della consistenza indicata nella colonna A della tabella E.
  3.  Nell'ambito  dei  contingenti  assegnati  i  direttori generali
regionali  assicurano  la  distribuzione degli insegnanti di sostegno
correlata alla effettiva presenza di alunni disabili.
  4.  Sulle  ulteriori  disponibilita' corrispondenti alla differenza
tra  i  posti della dotazione complessiva e quelli di cui al comma 2,
nonche'  sui posti attivati in deroga ai sensi dell'art. 40, comma 1,
della  legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dell'art. 26, comma 16, della
legge  23 dicembre  1998,  n.  448,  possono  essere  assegnati,  con
provvedimenti   di  durata  annuale,  docenti  in  servizio  a  tempo
indeterminato,  ovvero  possono  essere  disposte  assunzioni a tempo
determinato fino al termine delle attivita' didattiche.