Art. 9. Dotazione organica di sostegno 1. La dotazione organica dei posti di sostegno per l'integrazione degli alunni disabili e' determinata secondo le quantita' riportate nella tabella E costituente parte integrante del presente provvedimento. 2. I direttori generali regionali determinano la dotazione organica per ciascun grado di istruzione, definendo l'organico di diritto nei limiti della consistenza indicata nella colonna A della tabella E. 3. Nell'ambito dei contingenti assegnati i direttori generali regionali assicurano la distribuzione degli insegnanti di sostegno correlata alla effettiva presenza di alunni disabili. 4. Sulle ulteriori disponibilita' corrispondenti alla differenza tra i posti della dotazione complessiva e quelli di cui al comma 2, nonche' sui posti attivati in deroga ai sensi dell'art. 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dell'art. 26, comma 16, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, possono essere assegnati, con provvedimenti di durata annuale, docenti in servizio a tempo indeterminato, ovvero possono essere disposte assunzioni a tempo determinato fino al termine delle attivita' didattiche.