IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore
  Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'articolo 10 concernente i controlli;
  Visto  il regolamento della Commissione (CE) n. 617/03 del 4 aprile
2003  con  il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione
della  indicazione  geografica  protetta  «Pomodoro  di Pachino», nel
quadro  della  procedura  di  cui all'art. 5 del regolamento (CEE) n.
2081/92 del Consiglio;
  Visto  l'art.  53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come
sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante
disposizioni   per   l'adempimento   di   obblighi   derivanti  dalla
appartenenza  dell'Italia  alle Comunita' europee - legge comunitaria
1999  -  il  quale  contiene apposite disposizioni sui controlli e la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari,  istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati
con  decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali,
sentite  le  regioni  ed  individua  nel  Ministero  delle  politiche
agricole  e forestali l'autorita' nazionale preposta al coordinamento
dell'attivita'  di  controllo  e  responsabile  della vigilanza sulla
stessa;
  Visto  il decreto 10 aprile 2003 con il quale l'organismo «SoCert -
Societa'  di  certificazione  Srl»,  con sede in S. Lazzaro di Savena
(Bologna),  via  Gorizia  n.  9, e' stato autorizzato ad espletare le
funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del
Consiglio 2081/92 per la indicazione geografica protetta «Pomodoro di
Pachino»;
  Visto  il  decreto  19 ottobre  2004  con  il  quale  la  validita'
dell'autorizzazione  triennale  rilasciata all'organismo di controllo
«SoCert  -  Societa'  di  certificazione  Srl»  e' stata prorogata di
centoventi giorni a far data dal 20 novembre 2004;
  Visto  il  decreto  15 febbraio  2005  con  il  quale il termine di
proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi del predetto decreto
19 ottobre  2004, e' stato differito di novanta giorni a far data dal
20 marzo 2005;
  Vista  la  comunicazione  dell'Associazione  tutela prodotti tipici
Pachino,   datata  22 maggio  2004  con  la  quale  viene  confermato
l'organismo  di  controllo «SoCert - Societa' di certificazione Srl»,
con  sede  in  S. Lazzaro  di Savena (Bologna), via Gorizia n. 9, per
svolgere   le  funzioni  di  controllo,  previste  dall'art.  10  del
regolamento   CEE   del  Consiglio  n.  2081/92  per  la  indicazione
geografica protetta «Pomodoro di Pachino»;
  Considerato  che  l'organismo  «SoCert - Societa' di certificazione
Srl»  risulta  gia' iscritto nell'elenco degli organismi di controllo
privati   per   le   denominazioni  di  origine  protetta  (DOP),  le
indicazioni   geografiche   protette   (IGP)  e  le  attestazioni  di
specificita'  (STG),  di  cui  al  comma  7  dell'art. 53 della legge
24 aprile 1998, n. 128, come sostituito;
  Considerato  che  l'organismo  di  controllo  «SoCert - Societa' di
certificazione  Srl», ha dimostrato di aver adeguato in modo puntuale
il  piano  di  controllo  predisposto  per  la indicazione geografica
protetta   «Pomodoro  di  Pachino»  allo  schema  tipo  di  controllo
trasmessogli  con  nota  ministeriale  del 28 maggio 2004, protocollo
numero   63583  e  di  possedere  la  struttura  idonea  a  garantire
l'efficacia  dei  controlli  sulla  indicazione  geografica  protetta
predetta;
  Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo
concernente la indicazione geografica protetta «Pomodoro di Pachino»;
  Considerato  che il Ministero delle politiche agricole e forestali,
ai  sensi  del  citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso
del gruppo tecnico di valutazione;
  Considerato  che  le  decisioni concernenti le autorizzazioni degli
organismi  di  controllo  privati  di cui all'art. 10 del regolamento
(CEE)  del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche
agricole  e  forestali,  in  quanto  autorita'  nazionale preposta al
coordinamento  dell'attivita'  di  controllo  ai  sensi  del  comma 1
dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;
  Considerata  la  necessita',  espressa dal citato gruppo tecnico di
valutazione,  di  rendere  evidente  e immediatamente percepibile dal
consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai
sensi  dell'art.  10 del regolamento (CEE) n. 2081/92, garantendo che
e'  stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il
compito  di  verificare  ed  attestare che la specifica denominazione
protetta risponda ai requisiti del disciplinare;
  Vista la documentazione agli atti del Ministero;
  Ritenuto  di  procedere  all'emanazione  del  provvedimento rinnovo
dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998,
n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n.
526;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'organismo di controllo «SoCert - Societa' di certificazione Srl»,
con  sede  in  S.  Lazzaro  di  Savena  (Bologna),  via Gorizia n. 9,
iscritto  all'elenco  degli  organismi  di  controllo  privati per le
denominazioni  di  origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche
protette  (IGP)  e  le  attestazioni di specificita' (STG), istituito
presso  il  Ministero  delle politiche agricole e forestali, ai sensi
del  comma  7,  dell'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n.
128,  come  sostituito  dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n.
526,  recante  disposizioni  per  l'adempimento di obblighi derivanti
dalla   appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'  europee  -  legge
comunitaria  1999,  e'  autorizzato ai sensi del comma 1 del medesimo
art.  53  della  citata  legge ad espletare le funzioni di controllo,
previste  dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92
per   la  indicazione  geografica  protetta  «Pomodoro  di  Pachino»,
registrata in ambito europeo come indicazione geografica protetta con
regolamento (CE) della Commissione n. 617/03 del 4 aprile 2003.