Art. 5.
  L'autorizzazione  di  cui  all'art.  1  ha  durata  di  tre  anni a
decorrere dalla data del presente decreto.
  Nell'ambito   del   periodo   di   validita'   dell'autorizzazione,
l'organismo di controllo «SoCert - Societa' di certificazione Srl» e'
tenuto  ad  adempiere  a  tutte  le  disposizioni  complementari  che
l'autorita'  nazionale  competente,  ove lo ritenga utile, ritenga di
impartire.