IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative ed integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1971, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Reggiano» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche; Vista la domanda presentata dal Consorzio per la tutela e la valorizzazione dei vini «Reggiano» e «Colli di Scandiano e di Canossa» di Reggio Emilia in data 24 aprile 2003, intesa ad ottenere la modificazione del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Reggiano»; Visto sulla sopracitata richiesta di modifica il parere favorevole della Regione Emilia Romagna, trasmesso in data 1° settembre 2003; Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di modificazione del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Reggiano», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 56 del 9 marzo 2005; Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati; Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modificazione del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Reggiano»; Decreta: Art. 1. 1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Reggiano», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1971 e successive modifiche, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui misure entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2005.