IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore
  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visti  i  decreti  di  attuazione,  finora  emanati, della predetta
legge;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina
del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei
vini;
  Vista   la  legge  27 marzo  2001,  n.  122,  recante  disposizioni
modificative  ed integrative alla normativa che disciplina il settore
agricolo e forestale;
  Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 22 luglio 1971,
con  il  quale  e'  stata  riconosciuta  la  denominazione di origine
controllata  dei  vini  «Reggiano»  ed e' stato approvato il relativo
disciplinare di produzione e successive modifiche;
  Vista  la  domanda  presentata  dal  Consorzio  per  la tutela e la
valorizzazione  dei  vini  «Reggiano»  e  «Colli  di  Scandiano  e di
Canossa»  di Reggio Emilia in data 24 aprile 2003, intesa ad ottenere
la  modificazione  del disciplinare di produzione della denominazione
di origine controllata dei vini «Reggiano»;
  Visto  sulla sopracitata richiesta di modifica il parere favorevole
della Regione Emilia Romagna, trasmesso in data 1° settembre 2003;
  Visto  il  parere  del  Comitato  nazionale  per  la  tutela  e  la
valorizzazione  delle  denominazioni  di  origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di modificazione
del   disciplinare  di  produzione  della  denominazione  di  origine
controllata  dei vini «Reggiano», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- serie generale - n. 56 del 9 marzo 2005;
  Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi
previsti,  istanze  o  controdeduzioni  da  parte  degli  interessati
avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;
  Ritenuto  pertanto  necessario doversi procedere alla modificazione
del   disciplinare  di  produzione  della  denominazione  di  origine
controllata dei vini «Reggiano»;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Il  disciplinare  di  produzione  dei  vini  a denominazione di
origine  controllata «Reggiano», approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1971 e successive modifiche, e' sostituito
per  intero  dal  testo  annesso  al  presente  decreto le cui misure
entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2005.