Art. 2. 1. I produttori e gli aventi diritto che intendono porre in commercio, a partire gia' dalla vendemmia 2005, i vini a denominazione di origine controllata «Reggiano», provenienti da vigneti non ancora iscritti all'Albo dei vigneti attualmente operante presso i competenti organi territoriali, ma aventi base ampelografica conforme all'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare le denunce dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'elenco delle vigne «Reggiano», entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto. 2. I vigneti denunciati ai sensi del precedente comma, solo per l'annata 2005, potranno essere iscritti a titolo provvisorio nell'elenco sopra citato, se a giudizio degli organi tecnici della Regione Emilia-Romagna, le denunce risultino sufficientemente attendibili, nel caso in cui gli Enti prima citati non abbiano potuto effettuare, per dichiarata impossibilita' tecnica, gli accertamenti di idoneita' previsti dalla normativa vigente.