Art. 2.
  1.  I  produttori  e  gli  aventi  diritto  che  intendono porre in
commercio,   a   partire   gia'   dalla  vendemmia  2005,  i  vini  a
denominazione  di  origine  controllata  «Reggiano»,  provenienti  da
vigneti non ancora iscritti all'Albo dei vigneti attualmente operante
presso i competenti organi territoriali, ma aventi base ampelografica
conforme  all'annesso  disciplinare  di  produzione,  sono  tenuti ad
effettuare   le   denunce  dei  rispettivi  terreni  vitati  ai  fini
dell'iscrizione dei medesimi all'elenco delle vigne «Reggiano», entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.
  2.  I  vigneti  denunciati  ai sensi del precedente comma, solo per
l'annata   2005,   potranno  essere  iscritti  a  titolo  provvisorio
nell'elenco  sopra  citato,  se a giudizio degli organi tecnici della
Regione   Emilia-Romagna,   le   denunce  risultino  sufficientemente
attendibili, nel caso in cui gli Enti prima citati non abbiano potuto
effettuare,  per  dichiarata impossibilita' tecnica, gli accertamenti
di idoneita' previsti dalla normativa vigente.